Rubriche

Anche in oratorio i nuovi benefici per le società sportive

Vittorio Spinelli giovedì 18 gennaio 2018
Lo sviluppo dello sport, come strumento educativo e pastorale presso le parrocchie, gli oratori ed altri ambiti ecclesiali, passa anche attraverso una nuova disciplina del settore accompagnata da benefici fiscali e previdenziali. Gli sportivi dilettanti godono da quest'anno di una franchigia fiscale complessiva fino a 10mila euro (era di 7.500) sui compensi, i premi, i rimborsi spese e le indennità di trasferta ricevuti da società sportive. Non intaccano la nuova franchigia i rimborsi per le spese relative ad attività fuori del territorio comunale.
Ma la novità di rilievo è l'attuale legge di bilancio che consente alle società dilettantistiche riconosciute dal Coni di assumere la veste di società dilettantistiche sportive con fini di lucro. L'innovazione è in vigore da gennaio ed è realizzabile attraverso due diverse modalità: con la costituzione di una nuova società sportiva finalizzata al profitto oppure, per le società già attive, con l'inserimento esplicito nel proprio statuto dell'esercizio con fine di lucro. Presupposto per entrare nel nuovo regime è la iscrizione nel Registro Telematico, istituito da alcuni giorni presso il Coni, per confermare definitivamente il «riconoscimento ai fini sportivi» delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva (Polisportive salesiane, Acli, Libertas, Centro sportivo italiano, ecc.).
La nuova regolamentazione agevola i gruppi sportivi che, malgrado le esplicite tutele sul piano fiscale, erano tuttavia sempre esposti ad un contenzioso tributario. Ora invece possono tranquillamente distribuire tra i soci gli utili e gli avanzi di gestione ed usufruire anche di una riduzione del 50% dell'Ires. Le altre società dilettantistiche, non interessate al profitto, possono continuare a operare con le modalità osservate finora.
Collaboratori. La distinzione tra le società profit/non profit si riversa anche sul piano della previdenza. I compensi dei collaboratori delle società profit costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e che obbligano alla iscrizione al Fondo Inps dei lavoratori dello spettacolo (ex Enpals). Si applica però una riduzione del 50% dei contributi dovuti fino al 2023. Per le società non profit resta in vigore la tassazione dei compensi dei collaboratori come "redditi diversi" e quindi contribuzione alla Gestione Separata Inps. Sono previsti chiarimenti del Coni sulle collaborazioni che dovranno essere escluse dal regime del lavoro dipendente.