Adozioni estere, rimborsi pronti
Adozione in tilt. La lunga attesa e le formalità burocratiche, sofferte per mesi dai genitori adottanti, trovano una sponda favorevole in un recente quesito risolto dal Ministero del lavoro (interpello 39/2010). Secondo il Ministero, il periodo di congedo per maternità per un massimo di 5 mesi, disponibile per la lavoratrice compreso il periodo di permanenza all'estero, spetta anche se la procedura di adozione non va a buon fine e la lavoratrice rientra in Italia senza il contestuale ingresso di un bambino adottato. La permanenza all'estero costituisce infatti una fase necessaria per l'incontro dei genitori con il minore, per le prime relazioni affettive, preliminari all'adozione formale, nell'interesse del bambino e del suo sviluppo psicofisico. Si tratta " spiega il Ministero " di una procedura più articolata rispetto alle adozioni nazionali e nella quale l'incontro all'estero rappresenta sicuramente il passaggio più delicato.
Una soluzione contraria al congedo di maternità (che peraltro non si rinviene nelle disposizioni in vigore) sarebbe invece di ostacolo alle adozioni internazionali, che già di per sé e per diversi aspetti sono particolarmente impegnative per gli aspiranti genitori.
Dimissioni protette. Dal febbraio 2010, con una modifica al T.U. 151/2001, il divieto di licenziamento per maternità è stato esteso anche alle adozioni internazionali, e si applica sin dalla proposta di incontro col bambino da adottare e fino ad 1 anno dal suo ingresso in Italia. Le dimissioni del genitore adottante sono valide anche in assenza della prevista convalida della Direzione provinciale del lavoro.