L'Italia è uno dei pochissimi Paesi in cui è previsto un consistente sostegno economico statale alle famiglie che si impegnano in una adozione internazionale, sia sotto il profilo della deducibilità fiscale, sia sotto il profilo del rimborso delle spese sostenute. Così un recente comunicato della «Commissione per le adozioni internazionali» che rileva in positivo gli ultimi dati statistici sulle adozioni all'estero. Sono 4.130 minori adottati nel 2010 dalle coppie italiane, e rappresentano il numero più alto mai registrato di adozioni internazionali realizzate nel nostro Paese, che ormai da anni è il primo Paese d'accoglienza in Europa, e secondo nel mondo solo agli Stati Uniti. Per i coniugi che hanno concluso l'adozione nel 2009 è ora in scadenza il rimborso delle spese sostenute, utilizzando gli appositi modelli. Le domande devono essere presentate entro il prossimo 31 gennaio e saranno istruite in base all'elenco cronologico di presentazione, nel limite dei fondi a disposizione. Nello specifico, il rimborso, esente da tasse, spetta nella misura del 50% se i genitori adottivi possiedono un reddito complessivo fino a 35mila euro. Spetta al 30% se il reddito complessivo si attesta fra i 35mila e i 70 mila euro. Dalla metà delle spese certificate verrà defalcato il contributo forfetario di 1.200 euro previsto per gli adottanti nel 2007.
Adozione in tilt. La lunga attesa e le formalità burocratiche, sofferte per mesi dai genitori adottanti, trovano una sponda favorevole in un recente quesito risolto dal Ministero del lavoro (interpello 39/2010). Secondo il Ministero, il periodo di congedo per maternità per un massimo di 5 mesi, disponibile per la lavoratrice compreso il periodo di permanenza all'estero, spetta anche se la procedura di adozione non va a buon fine e la lavoratrice rientra in Italia senza il contestuale ingresso di un bambino adottato. La permanenza all'estero costituisce infatti una fase necessaria per l'incontro dei genitori con il minore, per le prime relazioni affettive, preliminari all'adozione formale, nell'interesse del bambino e del suo sviluppo psicofisico. Si tratta " spiega il Ministero " di una procedura più articolata rispetto alle adozioni nazionali e nella quale l'incontro all'estero rappresenta sicuramente il passaggio più delicato.
Una soluzione contraria al congedo di maternità (che peraltro non si rinviene nelle disposizioni in vigore) sarebbe invece di ostacolo alle adozioni internazionali, che già di per sé e per diversi aspetti sono particolarmente impegnative per gli aspiranti genitori.
Dimissioni protette. Dal febbraio 2010, con una modifica al T.U. 151/2001, il divieto di licenziamento per maternità è stato esteso anche alle adozioni internazionali, e si applica sin dalla proposta di incontro col bambino da adottare e fino ad 1 anno dal suo ingresso in Italia. Le dimissioni del genitore adottante sono valide anche in assenza della prevista convalida della Direzione provinciale del lavoro.
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