mercoledì 7 novembre 2018
Confermate la cancellazione della protezione umanitaria in caso di condanna di primo grado e la revoca della cittadinanza per terrorismo. Cambia il modello di accoglienza
(Ansa)

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1. Via la protezione umanitaria

Viene cancellato il permesso di soggiorno per motivi umanitari che aveva durata due anni. Al suo posto vengono introdotti i permessi per "protezione speciale" (un anno), per "calamità naturale nel Paese d’origine" (sei mesi), per "condizione di salute gravi" (un anno) "per atti di particolare valore civile" e "per casi speciali" (vittime di violenza grave o sfruttamento lavorativo).

2. I centri di permanenza

La durata massima del trattenimento degli stranieri nei Centri di permanenza per il rimpatrio viene allungata (articolo 2) dagli attuali 90 a 180 giorni, periodo ritenuto necessario all’accertamento dell’identità e della nazionalità del migrante.

3. Revocato l’asilo con condanna definitiva

Il diniego della protezione internazionale scatta nel caso di condanna definitiva (articolo 7) anche per i reati di violenza sessuale, spaccio di droga, rapina ed estorsione. Tra i reati di "particolare allarme sociale" sono inclusi la mutilazione dei genitali femminili, la resistenza a pubblico ufficiale, le lesioni personali gravi, le lesioni gravi a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, il furto aggravato dal porto di armi o narcotici.

4. Revoca della protezione per chi rientra nel Paese d’origine

Il decreto (articolo 8) dispone la revoca della protezione umanitaria ai profughi che rientrano senza "gravi e comprovati motivi" nel paese di origine, una volta presentata richiesta di asilo.

5. Meno Sprar e più Cas

L’articolo 12 ridisegna lo Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (gestito con i Comuni): vi avranno accesso solo i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati.

6. Esame domande più celeri

Per accelerare l’esame delle domande di protezione internazionale, il questore dà comunicazione alla Commissione competente nel caso in cui il richiedente sia indagato o sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati riconosciuti di particolare gravità. L’eventuale ricorso non sospende l’efficacia del diniego.

7. Revoca della cittadinanza italiana e tempi raddoppiati

La revoca della cittadinanza italiana (articolo 14) scatta anche per i colpevoli di reati con finalità di terrorismo o eversione dell’ordinamento costituzionale. Tempi raddoppiati (4 anni) per la concessione della cittadinanza per matrimonio e per residenza.

8. Daspo per terrorismo

Gli articoli 20 e 21 disciplinano l’applicazione del cosiddetto "Daspo" (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) che viene esteso anche agli indiziati per reati di terrorismo, anche internazionale, e di altri reati contro lo Stato e l’ordine pubblico e sarà applicabile anche in aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli, oltre che negli ospedali e nei presidi sanitari.

9. Reato di blocco stradale e occupazione edifici

Viene reintrodotto il reato di blocco stradale (compresa anche l’ostruzione o l’ingombro dei binari), oggi sanzionato come illecito amministrativo, mentre "l’invasione di terreni o edifici" viene punita con la reclusione fino a 2 anni, raddoppiati a 4 se commessa da cinque o più persone.

10. Vendita a privati dei beni confiscati alla mafia

Vengono incrementate (di 5 milioni di euro) le risorse per le Commissioni incaricate di gestire gli enti sciolti per mafia (articolo 29) e viene rivista l’organizzazione dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (articolo 37), che potrà avere fino a quattro sedi secondarie. L’articolo 37 invece liberalizza la vendita dei beni sequestrati ai mafiosi anche ai privati (con rigorosi controlli a garanzia che il bene non torni in mani sbagliate).

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