venerdì 9 dicembre 2011
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​Chiesa cattolica privilegiata nel pagamento dell’Ici? Niente affatto. Ecco la norma di legge che regola la materia. La disposizione, contenuta nel decreto legislativo 504 del 1992 e successive modifiche, stabilisce che sono esenti dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali "destinati esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive", nonché alle attività di religione o di culto.  Con il decreto legislativo 203 del 2005 il legislatore ha specificato che tale esenzione si applica solo se quelle attività vengono svolte in maniera «non esclusivamente commerciale»: nell’ipotesi delle attività ricettive, come spiega la circolare 2 del 2009, non si deve configurare un’attività alberghiere e ci si deve rivolgere a soggetti predefiniti (ad esempio i parenti dei malati distanti dalle proprie residenze ospitati in una casa di accoglienza). Dunque:1) Gli immobili non pagano l’Ici solo se utilizzati da enti non commerciali e solo se destinati totalmente all’esercizio esclusivo di una o più tra le attività sopra elencate. Se manca una di queste due condizioni, l’esenzione decade.2) La Chiesa Cattolica beneficia dell’esenzione esattamente come tutte le altre confessioni religiose che hanno un’intesa con lo Stato e con gli enti non commerciali, categoria che include molti soggetti del "non profit".3) L’esenzione non si applica ai locali adibiti ad attività commerciali. Librerie, ristoranti, hotel, negozi e abitazioni concesse in locazione (anche della Chiesa) pagano l’Ici.4) Tutto l’immobile deve essere utilizzato per lo svolgimento dell’attività esente. È falso, ad esempio, che se in un albergo c’è una cappellina, tutto l’immobile diventa esente. È vero anzi il contrario. Tutto l’albergo (compresa la cappellina che di per sé sarebbe esente) deve pagare l’Ici.
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