Per il giudice di Grosseto,
Paolo Cesare Ottati, che ha ordinato al Comune di trascrivere il “matrimonio” omosessuale contratto a New York, nel Codice civile «non è individuabile alcun riferimento al sesso in relazione alle condizioni necessarie» alle nozze.
Professor Andrea Nicolussi, docente di Diritto civile all’Università Cattolica, è davvero così?Non è così, tanto è vero che nel 2010 la Corte costituzionale è stata interpellata per giudicare se fossero incostituzionali tutta una serie di norme del codice civile sul matrimonio proprio per il fatto di presupporre la differenza di sesso. Come è noto la Corte ha giudicato legittime costituzionalmente tali norme, in quanto il matrimonio tra uomo e donna corrisponde precisamente al modello dell’articolo 29 della nostra Costituzione. Nemmeno il riferimento alla Corte europea dei diritti dell’uomo è appropriato, perché la Corte europea ha ritenuto legittima la legge austriaca che prevede solo il matrimonio tra uomo e donna.
Che scenari apre questa sentenza?Di per sé dovrebbe semplicemente preludere a un ricorso. Tuttavia bisogna ammettere che ormai la spinta verso una qualche forma di riconoscimento delle unioni omosessuali è molto forte. La stessa Corte costituzionale aveva indicato al Parlamento la possibilità di regolarle in modo differenziato rispetto al matrimonio.
È vero che adesso le coppie gay sono equiparate a quelle eterosessuali?Ovviamente no, per quanto riguarda il nostro ordinamento, ma ci si dovrebbe interrogare su come porre un freno a quella sorta di ideologia dell’indifferenziato che sembra volere spazzare via i valori riconosciuti dalla Costituzione.
Dopo questa sentenza le coppie gay potranno anche adottare figli?Questa è forse la questione cruciale. Il matrimonio, come risulta dal nome stesso, è stato pensato come una forma di solidarietà nel dono e nella cura della prole, quindi come unione generativa. L’adozione è un istituto di solidarietà verso un bambino abbandonato privo di una famiglia, cioè di un padre e di una madre.