Vita

Fecondazione assistita. I giuristi: nuove regole per l'eterologa

martedì 3 giugno 2014
«Con l'eliminazione del divieto di fecondazione eterologa dal nostro ordinamento, occorrerà rimettere mano alla legge 40 al fine di adeguarla al nuovo scenario disegnato dalla Corte Costituzionale». Sono queste, in sintesi le conclusioni del convegno dei civilisti, esperti di diritto di famiglia, riuniti in un convegno alla Camera per un confronto tra studiosi di alto profilo accademico. È stata l'occasione per fare il punto sulla fecondazione eterologa dopo la bocciatura della legge 40 sul punto da parte della Consulta, e in attesa delle motivazioni il cui deposito è stato rinviato alla proissima settimana. I problemi sul tappeto non sono pochi, dal punto di vista sia scientifico sia etico, sebbene i promotori dei ricorsi contro il divieto di eterologa sostengano che per l’accesso al figlio in provetta con gameti estranei alla coppia di genitori sia solo questione di giorni (in realtà nessuno può prevedere cosa prescriverà la Consulta). Dalle relazioni dei docenti, professori ordinari di diritto civile nelle principali università italiane, è emerso che con l'introduzione della fecondazione eterologa in Italia andranno disciplinati i contenuti degli esami di laboratorio richiesti per i donatori, attualmente previsti da una legge del 2010 soltanto per i partner e, dunque, con minore approfondimento sulla loro anamnesi clinica finalizzata a prevenire patologie del nascituro. Non è difficile neppure immaginare che si apriranno problematiche sui criteri selettivi dei donatori, che dovranno comunque scongiurare forme di selezione a scopo eugenetico, tuttora vietate dall'articolo 13 della legge 40. Quanto alla donazione dei gameti, nel dibattito è stata rilevata l'inadeguatezza della normativa per quanto riguarda la revocabilità del consenso del donatore. Non è chiaro infatti, secondo la legge, se si tratti di un contratto, che però cozza contro la norma ancora vigente sul divieto di commercializzazione dei gameti, o di un atto di disposizione a titolo gratuito, come tale giuridicamente revocabile prima dell'impianto dell'embrione nell'utero della donna. Si è poi affrontato il tema della fecondazione eterologa con gameti femminili. I relatori hanno rilevato il contrasto tra i principi della legge 40 ed il Codice civile italiano, che fonda lo status del bambino sulla coincidenza tra generazione materna e parto, che la donazione di ovuli invece mina alla radice (per tacere della maternità surrogata), come emerso drammaticamente anche nella vicenda dello scambio di embrioni all'ospedale Pertini di Roma. C’è anche da considerare il diritto del soggetto nato a conoscere le sue origini biologiche, diritto già sancito dalla Corte Costituzionale nel 2013 e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo l’anno prima. È indiscutibile anche il diritto a sapere di essere stato procreato con tecnica eterologa, situazione che, inevitabilmente, apre il problema sul possibile anonimato del donatore. Quest'ultimo aspetto, come hanno rilevato gli esperti di diritto civile, negli ordinamenti europei è disciplinato da una legge dello Stato e non da principi o provvedimenti giurisprudenziali. Al convegno hanno svolto relazioni i professori Michele Sesta (Università di Bologna), Enrico Del Prato (Sapienza di Roma), Mauro Orlandi (Università di Roma Tor Vergata), Mirzia Bianca (Sapienza), Enrico Moscati (Roma Tre), Emanuele Bilotti (Università Europea di Roma), Stefania Stefanelli (Università di Perugia) e Alberto Gambino, direttore scientifico di «Diritto mercato tecnologia», rivista giuridica telematica che ha organizzato il convegno.