Vita

L'intervento. Suicidio assistito: una legge? Al centro dev’esserci la tutela della vita

Paola Binetti lunedì 1 aprile 2024

Il tema della vita, in tutta la sua complessità, è stato centrale sia nella mia attività di medico che di parlamentare, e molti disegni di legge a mia prima firma ruotano intorno al suo significato e al suo valore, che, a mio avviso, rappresenta la cifra più significativa della nostra cultura e della nostra politica.

Ora il Parlamento, ancora una volta, è chiamato a una scelta netta: la solidarietà nei confronti di chi si trova in una condizione di debolezza e ha bisogno di aiuto per affrontare questa situazione (assistenza domiciliare, hospice, cure palliative) oppure l’aiuto a trovare la morte, attraverso una sostanza, dispensata dalla Asl, che costituisce la sola risposta a una richiesta di aiuto, spesso disperata di chi versa in questa situazione.

Per comprendere a fondo il significato del disegno di legge dal titolo “Modifiche all’articolo 580 del Codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative”, presentato il 7 agosto 2019, a mia prima firma e ora ripreso da una iniziativa di legge di Forza Italia, occorre ricordare alcuni fatti storici importanti. Nel gennaio 2018 era stata definitivamente approvata la legge sulle Dat, legge che avevo apertamente contrastato perché conteneva evidenti aperture in senso eutanasico, come ha confermato la Corte costituzionale con la sentenza del 24 settembre 2019. Una apertura che appariva esplicitamente nel diritto al rifiuto delle cure salva-vita e nella assimilazione della nutrizione e idratazione a trattamenti di tipo sanitario.

Una breve sintesi dei fatti avvenuti cinque anni fa può aiutare a comprendere meglio il problema e quindi a maturare con maggiore consapevolezza anche le proprie decisioni di oggi.

Da molti anni l’Associazione radicale Luca Coscioni si fa paladina di una legge sull’eutanasia insistendo su due punti che hanno facile presa sulla pubblica opinione: da un lato il senso di pietas e di compassione verso chi soffre, e dall’altro il diritto alla libertà, insofferente davanti a qualsiasi vincolo che riduca l’autodeterminazione. Entrambi i valori in gioco – la compassione e il rispetto per la liberà dell’altro – non possono essere mai negati, ma non per questo possono essere trasformati in valori assoluti. Marco Cappato, membro dell’Associazione Coscioni, da tempo ha assunto come suo compito quello di accompagnare in Svizzera, per morire con morte medicalmente assistita, persone che incarnino queste due condizioni: una sofferenza insopportabile e la volontà di morire. Convinto che questo non sia un reato, come prevedeva fino a poco tempo fa l’articolo 580 del Codice penale, Cappato si è autoaccusato di aver facilitato il suicidio di Fabiano Antoniani (dj Fabo). E la Corte d’assise di Milano, invece di condannarlo come avrebbe dovuto fare a norma di legge, ha interpellato la Corte costituzionale.

La Consulta ha esaminato la questione di legittimità dell’articolo 580, alla luce della legge sulle Dat e ha distinto le condotte di aiuto al suicidio dalle condotte di istigazione e ha depenalizzato le prime. Quindi con l’ordinanza 207 del 24 ottobre 2018, la Consulta ha chiesto al Parlamento di intervenire entro un anno per chiarire alcuni passaggi della legge sulle Dat: perché se esiste il rifiuto dei trattamenti salva-vita, e quindi esiste un diritto a morire, allora deve essere possibile anche assumere una qualche sostanza che determini la morte, facendosi aiutare quando non si è in grado di farlo da soli. È un cortocircuito molto veloce in cui si passa dal rifiuto di un trattamento al diritto a ottenere un trattamento alternativo: una cosa tutt’altro che scontata ma resa possibile dalla sentenza della Corte, che anzi giudica discriminante per il malato non poter ottenere il trattamento che in libertà ritiene giusto per sé.

L'aula del Senato - Ansa

È la prima volta che la Corte costituzionale, non ha respinto con chiarezza e con fermezza l’incostituzionalità della richiesta, anche se afferma che «l’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio – rinvenibile anche in numerosi altri ordinamenti contemporanei – è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio». Nello stesso tempo però la Consulta, in modo inusuale e perentorio, ha dato al Parlamento un anno di tempo per chiarire e completare alcune ambiguità della legge 219/2017. L’approccio della Corte, come è facile immaginare, ha creato un forte disagio nelle due Camere, sia per i contenuti proposti che per le modalità.

Il disegno di legge, a mia prima firma, presentato in Senato il 7 agosto del 2019 anticipava di poco più di un mese il termine perentorio posto dalla Consulta ed evidenziava come il suo eccessivo interventismo mortificasse le prerogative del Parlamento nei modi e nei contenuti. Per questo la nuova norma, proposta con l’Atto Senato 1464, interveniva in radice sul problema, sottolineando come l’aiuto al suicidio rappresenti in ogni caso un reato e ribaltando il riferimento alla legge 219.
L’articolo 1, infatti, ribadisce il carattere di reato dell’aiuto al suicidio, e nello stesso tempo introduce delle attenuanti che riguardano sia il paziente – deve trattarsi di persona tenuta in vita esclusivamente per mezzo di strumenti di sostegno vitale e deve essere affetta da una patologia irreversibile fonte di intollerabile sofferenza fisica e psichica – sia chi aiuta il malato. È fondamentale che conviva stabilmente con lui e deve agire in stato di grave turbamento determinato dalla sofferenza del paziente. Quindi non si tratta di un accompagnatore professionista, come è accaduto nei casi più noti, ma di una sorta di caregiver in burnout.

Nell’articolo 2 si interviene sulla legge 219 con alcune modifiche, di cui la più importante è la seguente: «Ai fini della presente legge l’idratazione e l’alimentazione, pur se garantite attraverso ausili tecnici, non sono considerati trattamenti sanitari. La somministrazione di sostanze nutritive, in qualsiasi modalità, deve seguire i criteri dell’appropriatezza medica». In altri termini, il rifiuto alle cure salva-vita ha i suoi limiti naturali che non possono essere ignorati: nutrirsi e idratarsi possono addirittura rientrare tra le cure palliative. La parte più schiettamente propositiva della norma, infatti è proprio dove si afferma che «è sempre garantita la presa in carico del paziente da parte del Servizio sanitario nazionale per un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38». Si ribadisce quindi il rifiuto di ogni forma di trattamento inutile o sproporzionato. Si torna a inserire l’obiezione di coscienza per i medici e per le strutture sanitarie non statali, che hanno uno spiccato carattere religioso. «Il medico e gli altri esercenti le professioni sanitarie hanno facoltà di presentare dichiarazione di obiezione di coscienza nei confronti della presente legge» e al comma 9 si sopprime la parola «o privata».

La norma, nel suo complesso, voleva rispondere al pressing della Corte costituzionale, che pretendeva una risposta entro un anno, nonostante la delicatezza del tema e la complessità dei tempi parlamentari. Una legge che faceva un passo avanti, cancellando alcune affermazioni che erano apparse ambigue anche alla Corte, una legge comunque orientata alla cura e alla tutela del diritto del paziente a ottenere dal Ssn tutte le risorse necessarie a migliorare la sua qualità di vita fino alla fine.

Questa proposta è dunque molto diversa dalla legge Bazoli il cui filo conduttore è comunque chiedere e ottenere di morire con l’assistenza del Ssn, una prestazione a carico di un sistema sempre più in crisi e sempre più in difficoltà a curare nel miglior modo possibile le persone. Per questi stessi motivi, sono oggi contraria al ddl Bazoli. E allo stato attuale dei fatti non lo voterei.