Vita

Al Senato. Unioni civili, ecco cosa prevede la legge

Angelo Picariello venerdì 26 febbraio 2016
Ecco quali sono i punti principali della legge sulle unioni civili tra omosessuali e sulle convivenze, approvata ieri al Senato e ora attesa alla prova della Camera.IL TESTO DEL PROVVEDIMENTOL'APPROVAZIONE IN SENATO: RENZI: VINCE L'AMORELA PREMESSA Una "specifica formazione sociale"​Il nuovo punto 1 sancito dall’accordo di maggioranza e riscritto dal governo conferma la dizione «specifica formazione sociale» che era stata proposta dai "cattodem". Ma aggiunge il pieno riferimento a due articoli della Costituzione. Ap, a circoscrivere la portata della normativa, ha chiesto e ottenuto quello all’articolo 2 (che parla proprio delle formazioni sociali), mentre il Pd ha reinserito il richiamo al 3 (principio di uguaglianza davanti alla legge) come a tenere la porta aperta ad un possibile allargamento dei diritti.IL RITO (E IL COGNOME)Davanti all'Ufficiale di Stato civileL’unione viene sancita, con chiara analogia con il matrimonio, mediante «dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni». L’ufficiale di stato civile «provvede a registrare gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso». Quanto al cognome, «le parti - si stabilisce al punto 10, uno dei più contestati perché può configurare un simil-matrimonio - possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome.GLI OBBLIGHIAssistenza e coabitazione, non la fedeltàAlcune modifiche sono state apportate al regime di nullità. Eliminato il richiamo sic et simpliciter al codice sono state enumerate per esteso le diverse cause di nullità eliminando il riferimento astrattamente possibile, nel vecchio testo, alle devianze sessuali riscrivendo la parte relativa all’errore sulle qualità personale dell’altra parte. Fra gli obblighi reciproci figura quello all’assistenza morale e materiale, nonché alla coabitazione. Eliminato del tutto, invece, l’obbligo di fedeltà reciproca. Anche quest’ultimo cambiamento, che ha fatto molto discutere, è frutto di una proposta di Ap.LA "VITA FAMILIARE"Residenza comune e indirizzo concordato«Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato». È uno degli aspetti più contestati. La volontà nel difendere questa dicitura viene spiegata, nel Pd, da Giuseppe Lumia richiamandosi alla sentenza della Consulta che fa riferimento a un nuovo istituto giuridico e non solo a diritti e obblighi reciproci. Se si fosse parlato di «coppia» o anche solo di «unione» non ci sarebbe stata quella che appare come una porta aperta all’adozione. Il regime patrimoniale, salvo scelta diversa, è la comunione dei beni.REVERSIBILITA' ED EREDITA'Dalla pensione al Tfr "maturato"Il nuovo punto 1 sancito dall’accordo di maggioranza e riscritto dal governo conferma la dizione «specifica formazione sociale» che era stata proposta dai "cattodem". Ma aggiunge il pieno riferimento a due articoli della Costituzione. Ap, a circoscrivere la portata della normativa, ha chiesto e ottenuto quello all’articolo 2 (che parla proprio delle formazioni sociali), mentre il Pd ha reinserito il richiamo al 3 (principio di uguaglianza davanti alla legge) come a tenere la porta aperta ad un possibile allargamento dei diritti.LE LEGGI SUL "CONIUGE"Si applicheranno alle unioni civiliL’unione viene sancita, con chiara analogia con il matrimonio, mediante «dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni». L’ufficiale di stato civile «provvede a registrare gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso». Quanto al cognome, «le parti - si stabilisce al punto 10, uno dei più contestati perché può configurare un simil-matrimonio - possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome.ADOZIONINiente "stepchild", parola ai giudiciAlcune modifiche sono state apportate al regime di nullità. Eliminato il richiamo sic et simpliciter al codice sono state enumerate per esteso le diverse cause di nullità eliminando il riferimento astrattamente possibile, nel vecchio testo, alle devianze sessuali riscrivendo la parte relativa all’errore sulle qualità personale dell’altra parte. Fra gli obblighi reciproci figura quello all’assistenza morale e materiale, nonché alla coabitazione. Eliminato del tutto, invece, l’obbligo di fedeltà reciproca. Anche quest’ultimo cambiamento, che ha fatto molto discutere, è frutto di una proposta di Ap.LE COPPIE DI FATTOFissati diritti (limitati) e doveri«Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato». È uno degli aspetti più contestati. La volontà nel difendere questa dicitura viene spiegata, nel Pd, da Giuseppe Lumia richiamandosi alla sentenza della Consulta che fa riferimento a un nuovo istituto giuridico e non solo a diritti e obblighi reciproci. Se si fosse parlato di «coppia» o anche solo di «unione» non ci sarebbe stata quella che appare come una porta aperta all’adozione. Il regime patrimoniale, salvo scelta diversa, è la comunione dei beni.