Vita

È VITA. Bio-testamenti: l'inutile corsa dei Comuni

giovedì 7 marzo 2013
Il proliferare incontrollato di registri comunali per la raccolta di testamenti biologici sollecita una valutazione circa l’utilità e la necessità di tali strumenti. Nella lacuna legislativa di una legge nazionale che regolamenti la materia, a fronte di sollecitazioni di vario tipo molti Comuni si attivano per fornire risposte, per quanto non adeguate. L’intento più verosimile di tali iniziative sembra però piuttosto essere quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e il Parlamento che verrà. Da una rapida panoramica delle notizie di cronaca degli ultimi due mesi, si nota infatti una costante progressione: sia delle procedure da parte delle amministrazioni locali sia della promozione di iniziative propedeutiche da parte di comitati radicali e affini. Pochi giorni fa a Milano è stata presentata una proposta di delibera di iniziativa consiliare sul biotestamento firmata da Marilisa D’Amico (Pd), presidente Commissione consiliare Affari istituzionali, e Patrizia Quartieri (Sel), vicepresidente della Commissione consiliare Educazione e Istruzione. Prima ancora, la giunta municipale di Vicenza aveva approvato il provvedimento che fissa le modalità operative attraverso cui i cittadini che abbiano depositato un testamento biologico da un notaio o da una persona fiduciaria possano inserire il proprio nome in un apposito registro comunale.
Il Nord Est si dimostra molto attento a questa tipologia di «servizi per il cittadino»: il 21 febbraio scorso si segnala la firma dell’intesa tra ordine dei notai della provincia di Udine e i sindaci di sette Comuni che hanno ritenuto opportuno istituire la raccolta delle dichiarazioni di volontà anticipate di fine vita dei cittadini che risiedono nel loro territorio. Pratiche già rese operative anche il 21 gennaio a Belluno (delibera approvata il 27 dicembre) e il 17 gennaio a Marcon (Ve).«L’istituzione in vari Comuni italiani del registro dei testamenti biologici è un atto simbolico e ideologico ma del tutto inutile», spiega Giancarlo Cerrelli, avvocato e vicepresidente nazionale dell’Unione giuristi cattolici italiani. «Tali registri, come anche i registri sulle unioni civili, sono privi di efficacia giuridica, poiché manca una legge dello Stato che li istituisca: nessuna norma di legge, infatti, abilita il Comune a gestire il servizio relativo alle dichiarazioni anticipate di trattamento». Quindi non vi sono le basi giuridiche per definire l’efficacia di questi atti? «L’intervento del Comune in questi ambiti appare esorbitante rispetto alle competenze proprie dell’ente locale e si traduce in provvedimenti privi di effetti giuridici – chiarisce Cerrelli –. La competenza esclusiva dello Stato è motivata dal fatto che aspetti del bene comune quali la salute e la famiglia sono così rilevanti per il tessuto sociale che non possono essere lasciati all’arbitrio delle singole amministrazioni comunali come statuito dalla Costituzione: la determinazione dei principi fondamentali è riservata alla legislazione dello Stato. Ciò è stato ribadito anche il 19 giugno 2012 dal Comitato dei garanti del Comune di Milano che aveva bocciato la proposta di istituire un bio-registro comunale affermando: la materia in oggetto non rientra nelle attribuzioni del Comune. Non risulta inoltre sia stata revocata la Circolare ostativa in materia emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 19 novembre 2010».
Ma in assenza di una normativa nazionale univoca si pone il problema dei contenuti: cosa si può chiedere? «Ci troviamo davanti ad un vero e proprio far west senza alcun limite riguardo ai contenuti di tali dichiarazioni, pensiamo alla sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione, con una regolamentazione differenziata a seconda della residenza e con il rischio realistico di abusi per persone disabili o psicologicamente fragili».
All’atto pratico, in caso si determini una perdita di coscienza definibile come permanente e irreversibile, chi è autorizzato a far valere le disposizioni depositate? «Il biotestamento depositato in Comune non ha la forza di vincolare nessuno a rispettare le indicazioni ivi contenute. Chi avesse interesse, e soprattutto titolo, per far valere un testamento biologico, dovrebbe rivolgersi a un giudice che, a sua volta, dovrebbe determinare l’attualità e la verità di dichiarazioni depositate magari molto tempo prima dell’evento, senza certezza alcuna salvo quella della data di registrazione. E se il soggetto avesse cambiato idea? Quali saranno le fonti del giudice?».