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Via libera a bulgari e romeni

Vittorio Spinelli martedì 21 dicembre 2010
Anno 2006: l'Italia ratifica l'adesione della Bulgaria e della Romania all'Ue. Anno 2007: si aprono le frontiere all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini bulgari e romeni, divenuti soggetti a tutte le norme comunitarie. I lavoratori autonomi (artigiani, commercianti ecc.) provenienti da Bulgaria e Romania hanno avuto così libero accesso al mercato del lavoro italiano. Invece, per la prima occupazione in Italia come lavoratori dipendenti è stato previsto un regime transitorio, con alcune limitazioni. La fase temporanea fu limitata, inizialmente, a un anno, cioè fino al 31 dicembre 2007. In seguito, il periodo transitorio è stato prorogato di anno in anno, e si conclude in questi giorni la quarta proroga, che termina il 31 dicembre 2010.
Durante il regime transitorio l'occupazione di lavoratori bulgari e romeni è stato consentito solo in alcuni settori: agricolo, turistico e alberghiero, edile, metalmeccanico, marittimo e della pesca, lavoro domestico e di assistenza alla persona (colf e badanti), attività stagionali, posizioni dirigenziali. Fino ad oggi, la presenza di lavoratori bulgari e romeni in settori lavorativi diversi da quelli indicati è stata soggetta al nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione. Dal 1° gennaio 2011 il nulla osta non sarà più necessario.
Regime 2011. La completa liberalizzazione del lavoro subordinato per bulgari e romeni apre agli interessati tutti i diritti e i doveri propri di un lavoratore dipendente nato in Italia. Tuttavia, visti i quattro precedenti, non si può escludere che il ministero dell'Interno dia il via alla quinta proroga del regime transitorio. Ma a tutt'oggi il ministero tace sull'argomento.
Amnistia svizzera. Ai pensionati italiani residenti in Svizzera la Confederazione elvetica ha offerto, lungo tutto il 2010, l'opportunità di aderire ad una amnistia fiscale. Le imposte sulle pensioni e su altri redditi percepiti dagli italiani in Svizzera sono regolate dalla Convenzione italo-svizzera del 1976 contro le doppie imposizioni fiscali. In base all'accordo, le pensioni sono considerate redditi imponibili nel Paese di residenza. Se un cittadino italiano o elvetico percepisce una pensione dell'Inps (sono esclusi gli assegni dell'Inpdap) deve dichiararla al fisco svizzero. Di fatto, non tutti i pensionati italiani e non tutti gli italiani residenti in Svizzera hanno dichiarato immobili, pensioni ed altri redditi al fisco elvetico, convinti anche di essere in regola quando è l'Inps che tassa la pensione. La semplice autodenuncia al Comune svizzero, entro il prossimo 31 dicembre, evita di pagare multe e sanzioni, ma gli interessati sono tenuti a versare le imposte eventualmente ancora dovute, con l'aggiunta dei normali interessi. L'amnistia fiscale " nelle intenzioni del governo svizzero " intende contribuire a fronteggiare la grave crisi economica che, malgrado la fama di paradiso fiscale, ha colpito anche la Confederazione elvetica.