Veterinari, il via ai contributi
I veterinari che si avvalgono del nuovo regime fiscale dei "contribuenti minimi", introdotto dalla finanziaria 2008, sebbene siano esclusi dal versamento dell'Iva, non sono però esentati dal contributo integrativo del 2% destinato all'Enpav. L'Ente precisa infatti che la legge della cassa professionale (n. 136/1991) assoggetta al contributo integrativo tutti i proventi dell'attività professionale, senza esclusioni od esenzioni.
Enpav on line. Dopo aver avviato la nuova "pensione modulare" (una originale formula di pensione personalizzata, che mette insieme contributi obbligatori, contribuzione volontaria, calcolo retributivo e calcolo contributivo), l'Enpav ha attivato, in occasione della prossima scadenza contributiva, una nuova modalità di pagamento. Gli iscritti possono autorizzare l'addebito automatico sul proprio conto corrente delle rate dei contributi con la delega Rid. Per attivare il nuovo servizio è necessario accedere al portale dell'ente www.enpav.it - servizi attuativi.
Rinvio a giugno. Considerato che la scadenza del 31 maggio coincide con un sabato, l'Enpav ha rinviato al 3 giugno (primo giorno non festivo successivo) il termine per il pagamento della prima rata dei bollettini Mav. Resta invariata la data del 31 ottobre stabilita come scadenza della seconda rata. In caso di smarrimento dei bollettini, si possono richiedere duplicati al numero verde 800.24.84.64.
Maternità. La cassa dei veterinari registra una forte presenza di professioniste, perfino prevalente nella fascia di età tra i 22 e i 39 anni (5.700 iscritte contro 3.890 iscritti). Numerose quindi le maternità, che vengono indennizzate con l'80% del reddito professionale realizzato nel secondo anno che precede l'evento e con un importo minimo garantito, per l'anno 2008, di 4.382,56 euro lordi. Con una recente sentenza (n. 11935 del 13 maggio) la Corte di Cassazione ha precisato che il calcolo dell'indennità di maternità va riferito al reddito professionale ed applicato a tutte le richieste successive al 2003. Le indennità di data anteriore usufruiscono del calcolo commisurato a tutti i redditi dell'iscritta (da lavoro autonomo e di impresa) che in non pochi casi a dato origine ad indennità iperboliche, arginate appunto dalla legge 289/2003.