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Vaticano, i contributi del clero

Vittorio Spinelli giovedì 7 giugno 2007
è in vigore dal 2004 l'accordo previdenziale tra l'Italia e la Santa Sede che consente di cumulare i contributi versati rispettivamente in Vaticano e in Italia, al fine di maturare un unico trattamento pensionistico. Tra i numerosi interessati alla Convenzione non sono compresi i sacerdoti iscritti al Fondo di previdenza per il clero dell'Inps. Per il semplice motivo che non esiste presso il Vaticano un analogo fondo di previdenza che provveda alle pensioni dei sacerdoti che vi lavorano. è necessario che sussistano condizioni di reciprocità affinché possa realizzarsi la parità di trattamento previdenziale fra i lavoratori dei due Paesi. Il Fondo Pensioni della S. Sede liquida i trattamenti pensionistici senza distinguere tra laici ed ecclesiastici. I sacerdoti ne beneficiano, non quali ministri di culto (com'è nel regime Inps), ma in qualità di semplici «dipendenti», assicurati alla pari di altri lavoratori dipendenti dello Stato pontificio. Tuttavia, l'esclusione del Fondo Clero dalla Convenzione è stata di fatto superata dagli ultimi provvedimenti italiani in materia di totalizzazione di contributi versati in gestioni diverse. La Convenzione non risulta per questo formalmente modificata, ma per la parte italiana si è aperta una favorevole opportunità per il Fondo Clero. La totalizzazione, come legge ordinaria dello Stato italiano, richiede che il lavoratore possieda in una gestione previdenziale un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e che i contributi da cumulare in altra gestione superino almeno 6 anni. Queste regole di cumulo sono in vigore anche all'interno del Fondo clero. Di recente al Ministero del lavoro è stato chiesto se nel cumulo italiano potessero rientrare anche contributi versati all'estero. Ed il Ministero si è espresso positivamente (messaggio Inps n. 5188/2007), precisando che i contributi esteri sono totalizzabili se versati sia in un Paese dell'Unione europea sia in un Paese con il quale l'Italia abbia stipulato una convenzione in materia di sicurezza sociale (è questo il caso della convenzione vaticana). Non solo - prosegue la nota ministeriale - ma il limite dei sei anni non vale quando sono presenti contributi esteri. Occorre però rispettare il limite minimo di contribuzione previsto da tutte le convenzioni internazionali che è di un anno intero. L'Inps aggiunge che, per rispettare il limite dei sei anni, vanno considerati esclusivamente i contributi italiani. Pubblici dipendenti. Alla stregua dei ministri di culto, beneficiano della nuova facoltà di cumulo anche gli insegnanti di religione, i cappellani ospedalieri e i cappellani militari, che nella loro qualità di pubblici dipendenti erano anch'essi esclusi dalla convenzione col Vaticano. In ogni caso, vale sempre per tutti, come norma di carattere generale, che non è consentito sommare i contributi, dovunque e comunque versati, quando si sovrappongono nello stesso arco temporale.