Il personale docente e non docente di tutte le Università statali otterrà la pensione direttamente dall'Inpdap. La liquidazione dei trattamenti pensionistici da parte del grande ente di previdenza è iniziata ufficialmente il 1° luglio 2005, al termine di un positivo periodo di sperimentazione concordato con alcune Università. L'Inpdap metterà in pagamento le pensioni con importi definitivi. Un indubbio vantaggio per il personale che lascia il servizio, potendo riscuotere la prima rata di pensione subito dopo l'ultimo stipendio. Si chiude così definitivamente la piaga dei trattamenti provvisori calcolati dalle Università. Oltre alla liquidazione delle pensioni, l'Inpdap provvederà a definire anche le domande in materia di riscatti, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva, presentate dopo il 1° luglio.
La data di avvio del nuovo regime è stata fatta coincidere, opportunamente, con la finestra del 1° luglio, a partire dalla quale possono accedere alla pensione di anzianità i pubblici dipendenti con 35 anni di contributi e 57 di età (compiuti entro il 31 marzo 2005) oppure con 38 anni di contributi senza contare l'età. Restano in ogni caso nella competenza delle Università le domande di pensione e le pratiche contributive per il personale cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio. L'Inpdap si appresta a definire, con apposita circolare, alcune problematiche ancora irrisolte (collaboratori, esperti linguistici, servizi computabili a domanda, assegni ad personam). L'Istituto precisa che l'indennità prevista dall'art. 31 del Dpr 761/79 spetta, oltre al personale docente e tecnico, anche ai dipendenti amministrativi delle Università che prestano servizio presso policlinici e cliniche universitarie.
Pur rientrando nel settore del pubblico impiego, i docenti delle diverse istituzioni universitarie conservano norme pensionistiche particolari, che vanno comunque inserite nel complesso delle disposizioni che regolano il trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Le norme specifiche di categoria riguardano in particolare le voci dello stipendio, diverse secondo la qualifica rivestita, che concorrono a formare la base pensionabile sulla quale verrà calcolata la pensione.
Anche nel collocamento a riposo vanno rispettate differenze di rilievo. Raggiunge la pensione a:
a) 65 anni il personale ricercatore ed assistente, a 60 anni le donne;
b) 68 anni il personale docente di seconda fascia (professori associati);
c) 70 anni il personale docente di prima fascia (professori ordinari e straordinari, nominati in ruolo dopo l'11 marzo 1980) e di seconda fascia ex incaricati stabilizzati;
d) 73 anni i docenti di prima fascia se già nominati in ruolo prima dell'11 marzo 1980.
Per tutte le diverse qualifiche è prevista la facoltà di trattenersi in servizio per un ulteriore biennio (art.16/decreto 503/92).