Universitari, così la reversibilità
La materia delle pensioni ai familiari superstiti non è tutta definita, tanto che periodicamente l'Inps ritorna sull'argomento con nuove precisazioni, utili anche in occasione dell'avvio dell'attuale anno accademico. L'ultimo intervento riguarda il passaggio ad un altro ordine di studio (detto vacatio studii, come dal liceo all'università, dalla laurea triennale alla specialistica), e lo svolgimento di un'attività lavorativa, situazioni che danno ugualmente diritto all'assegno ma all'interno di alcune condizioni.
Vacatio. L'Inps precisa che, durante il periodo del passaggio di studi, il figlio superstite conserva la condizione di "studente" e il diritto alla reversibilità, a patto che l'iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza interruzioni, vale a dire entro la prima scadenza utile prevista dal nuovo piano di studi. La pensione avrà decorrenza dalla morte del genitore, mentre il suo pagamento inizierà solo dal mese successivo alla nuova iscrizione insieme agli arretrati per il periodo di vacatio. Per i periodi tra cicli di studio diversi da quelli esemplificati la pensione viene sospesa, per poi riprendere con la ripresa degli studi susseguenti.
Studente lavoratore. Il figlio superstite ed occupato in una attività lavorati-va acquisisce il diritto alla pensione qualora il reddito da lavoro non superi gli 8.481,94 euro (valore per l'anno 2015, pari al trattamento minimo Inps + il 30%). Un importo superiore esclude dal diritto alla reversibilità. In genere, la domanda all'Inps si presenta durante l'attività lavorativa, e in questo caso si deve dichiarare il reddito presumibile riferito all'intero anno. Una volta accertato il reddito effettivo, l'assegno viene confermato se rientra nei parametri, altrimenti viene revocato e devono essere restituite le somme non dovute. Al figlio già pensionato che consegue un reddito superiore al limite viene sospeso l'assegno per il periodo di superamento.