Università, tempo di «comandi»
I comandati. Il personale docente richiesto da una istituzione accademica usufruisce di alcune garanzie. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo è valido per conseguire tutte le posizioni di stato giuridico ed economico per le quali è richiesto un servizio effettivo. Inoltre, i periodi di comando si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità. Al momento della cessazione del comando, i docenti che hanno perso la titolarità della cattedra originaria hanno la precedenza nella scelta tra le sedi disponibili, applicando le stesse modalità previste dagli accordi di settore in materia di mobilità.
Contratto università. Diversi organismi cattolici nel campo educativo e scolastico, università comprese, applicano il contratto nazionale di lavoro Agidae. L'accordo, che riguarda circa 45 mila lavoratori dipendenti, è stato recentemente rinnovato per il biennio 2010-2012. Le organizzazioni sindacali puntano ora ad accordi particolari per il settore accademico dell'area cattolica.
La scorsa settimana la Commissione paritetica nazionale ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 23 sui rapporti di lavoro consentiti con personale docente non abilitato. L'espressione «il contratto a tempo determinato per i docenti non abilitati può essere reiterato, oltre il termine dei tre mesi, per ulteriori 24 mesi» deve essere inteso come possibilità per gli enti di stipulare più contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi, fino a un massimo complessivo di 60 mesi.