Ufficiale e definitiva, la Brexit apre una nuova pagina nella storia della previdenza in Italia e in Europa. L'uscita della Gran Bretagna dall'organizzazione e dalle regole dell'Unione europea richiede tuttavia un opportuno raccordo tra il prima e il dopo della Brexit. Lo stesso Inps, con singolare tempismo, ne fa cenno in una circolare del 30 gennaio scorso (n.15) relativa alle retribuzioni convenzionali utili per la pensione degli italiani che lavorano all'estero e, precisamente, nei Paesi diversi da quelli che compongono l'Unione europea. E per la prima volta, nell'elenco dei 27 dell'Unione, l'Inps non ha inserito il Regno Unito. A questi dedica invece una complessa circolare (n.16 del 4 febbraio) sul "Recesso, con accordo, del Regno Unito". Una intesa per il dopo Brexit, approvata dal Consiglio Europeo il 31 gennaio scorso, si è resa necessaria per salvaguardare il sistema di sicurezza sociale, adottato nei Paesi dell'Unione ormai da oltre quaranta anni, in modo da offrire continuità all'esercizio dei diritti acquisiti sia dai cittadini dell'Unione europea sia dai cittadini del Regno Unito, compresi i relativi familiari e i loro superstiti. Per uno svolgimento ordinato del recesso e per offrire più tempo ai cittadini e alle imprese per adeguarsi alla nuova situazione, è stato fissato un periodo di transizione – dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 (salvo proroghe) – durante il quale i provvedimenti dell'Unione in materia di previdenza e di sicurezza sociale continueranno ad essere applicati al Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord, pur avendo cessato di essere un membro dell'Unione. In ordine al recesso, l'Inps fornisce distinte istruzioni operative, applicabili durante il periodo di transizione, in materia di pensioni e di misure collegate (maggiorazioni sociali, integrazioni al trattamento minimo ecc.), prestazioni familiari, disoccupazione, malattia, maternità e paternità, distacco di lavoratori all'estero, recupero di contributi e di prestazioni indebite, legislazione applicabile ecc.
L'Istituto di previdenza segnala che per l'accertamento del diritto e per il calcolo delle prestazioni previdenziali, saranno applicate, nei casi di perdita della cittadinanza o della residenza, le norme comunitarie in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.