Un assegno di inabilità grazie al cumulo dei versamenti Inps
La "totalizzazione" nel Fondo Clero viene invece applicata fin dalla sua introduzione, essendo prevista da una norma di legge (decreto 42/2006) e da una circolare dell'Istituto (n. 23/2004). Con la totalizzazione è possibile ottenere la classica pensione di vecchiaia e, nelle condizioni cliniche, una pensione di inabilità.
L'introduzione del cumulo gratuito e universale ha relegato in secondo piano la totalizzazione, che oltre ad essere soggetta al calcolo contributivo impone anche il differimento della pensione con una "finestra" di 18 mesi, oltre alla speranza di vita.
Tuttavia la totalizzazione presenta ancora interesse per i ministri di culto. La "finestra", ad esempio, è una misura che non appartiene al Fondo. Sebbene il Decreto stabilisca che la totalizzazione si applichi senza eccezioni nelle diverse gestioni, in seguito l'Inps ha stabilito invece che le novità delle riforme riguardano solo i settori lavorativi e non il clero (circ. 35/2012 p.11.6).
Inabilità. Più interessante è l'aspetto "invalidità". Le regole per i sacerdoti risalgono a 45 anni fa e prevedono una pensione unica senza distinguere tra invalidità minori (al 75%) e inabilità al 100%. La riforma Dini ha introdotto invece per i lavoratori la differenza invalido/inabile e ha stabilito che l'inabile abbia una pensione dignitosa, come per 40 anni di lavoro, e che questo si applichi in tutto il panorama Inps. Così è avvenuto, ma non nel Fondo Clero a causa dell'opposizione dell'Istituto ritenendo il Fondo troppo "speciale".
Tuttavia è logico ritenere che alla normativa del Fondo, storica e non modificata, si aggiunga oggi la pensione di inabilità prevista dalla totalizzazione e calcolata con le regole della riforma Dini. Un sostegno e una risposta alle difficoltà dei non pochi sacerdoti in gravi condizioni di salute.