Trattamento Integrativo, l'effetto "clero"
Per queste operazioni l'lcsc ha considerato, alla lettera, come "reddito complessivo" anche gli stipendi e le pensioni del sacerdote computate per la misura della sua remunerazione. Di fatto questo criterio non esclude che un altro sostituto del sacerdote effettui legittimamente analoghe operazioni sulla stessa base reddituale. In sostanza possono crearsi situazioni di sovrapposizioni con la formazione di indebiti che l'interessato sarebbe poi obbligato a restituire tutto o in parte, situazioni peraltro verificabili contabilmente solo a conclusione del 2021. Sarebbe inoltre difficilmente comprensibile l'esposizione dei dati relativi nella certificazione dei redditi 2021.
Pertanto da questo mese l'Istituto considera come reddito complessivo solo gli importi di sua competenza (integrazione, retribuzione della parrocchia e di altri enti ecclesiastici, assistenza domestica, presenza in case del clero). Il periodo gennaio-aprile sarà ricalcolato nel conguaglio fiscale 2022, a debito o a credito. Poiché l'Icsc applica in automatico il trattamento integrativo, chi ha altri redditi da dipendente (oppure con tutti i redditi supera 28 mila euro) deve chiedere a uno dei sostituti (datore o Icsc) di sospendere il bonus. Se poi viene meno il possesso di altri redditi, si può chiedere all'Icsc il suo ripristino. Se invece l'Icsc non paga il trattamento perché ora non ricorrono le condizioni, il sacerdote che in seguito vi rientri potrà chiedere il bonus nella prossima dichiarazione dei redditi.