Terremoto, contributi Enpaia sospesi
Una particolare scadenza attende ora i professionisti di entrambe le Gestioni; sono tenuti a versare entro il prossimo 30 novembre i consueti acconti contributivi da riferire al 2016. Attraverso il sito Enpaia gli interessati devono denunciare il volume d'affari conseguito fino al 30 settembre scorso. I relativi contributi possono essere integrati con versamenti facoltativi (oltre l'aliquota del 10% obbligatoria ma non oltre il 26%) limitati al 2016. Segue poi la stampa del bollettino Mav o di un bollettino postale.
Nell'approssimarsi di questa scadenza, l'Enpaia ha preso atto del recente decreto del Consiglio dei ministri che ha esteso l'area dei comuni colpiti dal ter-remoto e che possono beneficiare della sospensione degli obblighi previdenziali. L'ente, con una nota del 15 novembre, ha deciso pertanto di sospendere la scadenza degli adempimenti che ricadono all'interno del periodo dal 24 agosto al 31 dicembre 2016. La sospensione opera per i periti agrari e gli agrotecnici che siano residenti o che abbiano lo studio nel territorio che ora comprende 62 comuni terremotati, salvo altre integrazioni. Gli stessi adempimenti dovranno essere assolti entro il 25 gennaio 2017, senza sanzioni o interessi, o richiedendo un pagamento rateale.
La riduzione dei redditi professionali, che accomuna da alcuni anni tutte le categorie dei liberi professionisti, rende difficile anche agli iscritti Enpaia procedere con regolarità nei versamenti contributivi.
Tuttavia per i periti non in regola, che con una interruzione nei contributi non potrebbero accedere al pensionamento, possono ugualmente ottenere l'assegno mensile (delibera Enpaia n. 6/2016). Questo però a condizione che le omissioni non intacchino il requisito minimo per la pensione. La rata mensile sarà di conseguenza corrispondente ai contributi regolarmente versati. Resta sempre l'obbligo per il professionista di pareggiare i conti con la propria gestione, ma dopo la regolarizzazione potrà richiedere il ricalcolo dell'intero assegno, la cui decorrenza sarà però quella del mese successivo al completamento dei contributi e alla presentazione della relativa domanda.