Ogni anno il personale docente, compresi i docenti di religione di ruolo, e gli altri operatori della scuola che abbiano interesse a trasformare l'orario di servizio da tempo pieno a tempo parziale (oppure il rientro dal part time) sono tenuti a farne richiesta alla scuola di servizio entro il 15 marzo. Per garantire la continuità didattica non è ammesso un insegnamento ridotto solo per alcuni mesi dell'anno scolastico, per cui il part time nelle scuole è generalmente di tipo "orizzontale" con orario settimanale ridotto. La domanda ha effetti dal 1° settembre 2022 (anno scolastico 2022/2023) per almeno due anni e si proroga automaticamente di anno in anno, salvo una espressa richiesta di reintegro a pieno tempo. Tenendo conto delle esigenze dell'interessato e per oggettive esigenze didattiche ed organizzative della scuola, il part time biennale già in corso può essere modificato, con analoga domanda entro il 15 marzo. In qualsiasi caso tutte le richieste possono essere accolte non oltre il 25% della dotazione organica provinciale per ciascun ruolo o classe di concorso. Tutti i compensi e le indennità corrisposte in cifra fissa alla generalità del personale scolastico competono anche ai docenti part time. Sono invece pagati in proporzione al servizio ridotto lo stipendio e gli altri compensi di natura variabile. L'attribuzione degli aumenti biennali avviene nel rispetto di questi criteri. I permessi e le ferie, pari a quelle dei docenti full time, sono regolati dalla normativa generale. Fuori del part time sono consentite, previa autorizzazione della scuola, altre attività lavorative che non pregiudichino le esigenze di servizio o siano in conflitto di interessi.
Pensione. I dipendenti della scuola e gli altri lavoratori del settore pubblico che utilizzano il part time maturano il diritto alla pensione e alla buonuscita considerando utili e per intero gli anni di servizio a orario ridotto (legge 554/1988 art.8). Riguardo all'importo dell'assegno per la vecchiaia, si applica il normale calcolo in base ai contributi corrispondenti alla retribuzione "parziale".
Questa agevolazione è stata riconosciuta dalla Corte Europea (e dalla legge di Bilancio 2021) anche ai dipendenti privati che utilizzano il part time verticale o ciclico (orario di lavoro solo per alcuni giorni oppure settimane o mesi dell'anno).