Tempi scaduti per i vecchi iscritti
La vicenda riemerge ora, in occasione di una recente circolare (n. 31/2012) che apporta numerosi chiarimenti sulla prescrizione dei contributi previdenziali. L'Istituto ricorda la novità della riforma Dini che, a partire dal 1996, ha ridotto la prescrizione da 10 a 5 anni «salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti». La nuova prescrizione si applica anche al Fondo Clero come in tutte le gestioni obbligatorie.
L'Inps si sofferma sull'ipotesi di denuncia del lavoratore, unico caso in cui la prescrizione si estende a dieci anni. L'Istituto individua i soggetti con facoltà di denuncia (lavoratori dipendenti, collaboratori, ecc.) e introduce il criterio - non contemplato dalla riforma Dini - che il soggetto inadempiente si trovi «in posizione di terzietà» rispetto al denunciante (l'interessato o i suoi superstiti).
Il nuovo regime della prescrizione ricade pesantemente sui ministri iscritti al Fondo. È proprio nella fascia dei più anziani che si situano i sacerdoti che in passato pagarono regolarmente i bollettini cartacei, e che oggi risultano inadempienti a causa della antica negligenza degli uffici. La prescrizione, inesorabile, non consente nemmeno di pagare di nuovo i vecchi contributi. Inoltre l'Inps ogni dieci anni, per tre volte, ha inviato ai suoi assicurati l'estratto conto dei contributi accreditati, in tempo per apportare correzioni e integrazioni prima della loro prescrizione. Eccetto agli iscritti del Fondo. La grave omissione non ha consentito ai sacerdoti di poter intervenire sulle vecchie registrazioni.
Un fatto che impedisce ancora oggi agli interessati di poter denunciare in maniera autonoma eventuali omissioni contributive, utilizzando la prescrizione decennale. Il Fondo clero è una gestione sui generis ma più volte la Cassazione lo ha equiparato alle altre gestioni obbligatorie, indicando anche una norma che recepisce nel Fondo tutti i benefici del sistema generale. Per paradosso, le stesse omissioni dell'Inps situano l'ente in quella posizione di «terzietà» richiesta per le denunce personali.