Tbc, sussidi Inps anche ai religiosi in servizio retribuito
Con riferimento alle rispettive condizioni cliniche, gli interessati possono ottenere una indennità giornaliera, una indennità postsanatoriale, un assegno di cure o sostentamento, un assegno natalizio, con l'aggiunta di eventuali assegni familiari. Per avere diritto alle indennità il lavoratore deve possedere almeno un anno di contribuzione, cioè 52 contributi settimanali, versati nel corso dell'intera vita lavorativa.
La platea degli interessati spazia in molti settori lavorativi del privato, essendo esclusi tutti i lavoratori pubblici. La tutela previdenziale è stata estesa, in particolare, anche:
a) ai lavoratori domestici (colf e badanti).
b) ai dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche, tra i quali i religiosi e i sacerdoti diocesani per il servizio di assistenza spirituale.
c) ai religiosi e alle religiose in servizio retribuito presso datori di lavoro privati, diversi da organismi ecclesiastici (legge 3 maggio 1956, n. 392). Sono invece esclusi i religiosi e le religiose che sono in servizio presso enti ecclesiastici, associazioni e case di cura religiose.
La vecchia legge, tuttora in vigore, ha disposto che i religiosi che lavorino presso un datore privato siano soggetti a tutte le contribuzioni di un comune lavoratore dipendente. Si tratta di un legittimo rapporto di lavoro, anche se le modalità dei compiti da svolgere vengono pattuite direttamente fra il datore di lavoro e l'Istituto di appartenenza dei religiosi interessati ed anche se la retribuzione delle prestazioni è versata direttamente dal datore di lavoro allo stesso Istituto.
Cappellani delle carceri. I religiosi e i sacerdoti, incaricati dell'assistenza spirituale negli istituti di pena, hanno anch'essi titolo alle prestazioni economiche per tbc. Benché il loro servizio si svolga presso una struttura dello Stato, e dovrebbero essere quindi esclusi come i lavoratori pubblici, la legge n. 68 del 1982 li assicura tuttavia presso l'Inps, con pari diritti dei lavoratori gestiti dall'Istituto.