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Sussidio ai precari del 2003

Vittorio Spinelli martedì 2 marzo 2004
Puntualmente nel mese di marzo, si ripresenta l'appuntamento con l'Inps per i lavoratori disoccupati interessati a ricevere l'indennità economica in base a «requisiti ridotti». Entro questo mese, infatti, occorre presentare la richiesta, su appositi moduli reperibili presso l'Istituto, i patronati o su www.inps.it, limitatamente ai periodi di disoccupazione intervenuti nel corso del 2003. Il sussidio ritardato riguarda il variegato mondo delle piccole occupazioni (lavoratori stagionali, insegnanti supplenti, «trimestrali», soci di alcune cooperative di lavoro, dipendenti di imprese artigiane, lavoratori part time, occupati per breve durata ecc.). Possono ottenere l'indennità anche i collaboratori coordinati e continuativi ed i liberi professionisti (attualmente iscritti alla gestione separata) che nel corso del 2003 abbiano svolto una prevalente attività lavorativa come dipendenti. L'indennizzo di disoccupazione riguarderà esclusivamente le giornate relative a tale attività. Gli interessati dovranno compilare una dichiarazione, allo scopo di individuare con precisione le giornate in cui sono state svolte anche attività di collaborazione o di libera professione. Non possono ottenere l'indennizzo tutti i lavoratori che abbiano cessato l'attività, pur saltuaria, dimettendosi volontariamente, fatta eccezione per le lavoratrici in stato di maternità e per i dimissionari per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing ecc.). Le condizioni. Ai lavoratori precari la legge richiede questi requisiti: a) possedere almeno un contributo settimanale accreditato entro l'anno 2001; b) aver lavorato per almeno 78 giornate, nel corso del 2003. In questa verifica vengono considerate anche le giornate di festività, ferie, riposi ordinari e compensativi, malattia, maternità, infortunio ecc., purché siano state retribuite all'interno di un periodo complessivamente considerato lavorativo. Ad esempio, una settimana di lavoro viene considerata pari a sei giorni lavorativi anche se l'orario settimanale è stato articolato in cinque giornate. L'importo. L'indennità spetta per un numero di giorni pari a quelli lavorati nell'anno precedente. L'importo non può superare il 30% della retribuzione media giornaliera con il limite di 791,21 euro. Per i lavoratori che percepivano una retribuzione lorda mensile superiore a 1.679,07 euro, l'importo massimo dell'indennità è fissato a 950,95 euro. Insieme all'assegno spettano, eventualmente, gli assegni familiari. L'indennità è pagata dall'Inps con assegno a domicilio ed è soggetta all'Irpef «a tassazione separata», trattandosi di reddito riferito ad anni precedenti. Per ricevere l'indennità non è necessario essere iscritti oggi nelle liste di collocamento e neanche essere disoccupati, svolgendo quindi liberamente una qualsiasi attività lavorativa o professionale.