I lavoratori autonomi che aderiscono al nuovo regime fiscale agevolato, introdotto dalla legge di stabilità 2015, possono scegliere anche una facilitazione di carattere previdenziale. Il nuovo beneficio dell'Inps, riservato ai cosiddetti "minimi", consiste nel versamento dei contributi pensionistici solo in percentuale del reddito forfettario, indicato dalla legge per le singole attività economiche, senza l'applicazione di un livello minimo imponibile.Pertanto il contribuente – in questo caso l'artigiano o il commerciante, anche in forma d'impresa familiare – non è tenuto a versare la "quota fissa", mentre i pagamenti devono essere effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute con la dichiarazione dei redditi.L'adesione all'agevolazione Inps, del tutto facoltativa, deve essere manifestata entro il prossimo 28 febbraio, con le modalità telematiche indicate nella circolare dell'ente n. 29 della scorsa settimana. L'Istituto di previdenza ha adempiuto sul filo di lana i suoi doveri di informazione, tuttavia rimangono oggettivamente stretti i tempi, a disposizione degli artigiani e dei commercianti e in particolare per gli studi professionali, per valutare a monte i requisiti fiscali e contributivi che consentono di accedere al pacchetto di agevolazioni. Il termine del 28 febbraio vale anche per chi, pur esercitando un'attività d'impresa nel 2014, non era iscritto alle gestioni Inps per l'artigianato o il commercio.Saltando la scadenza di questo mese si perde il diritto al beneficio per l'anno 2015. Una nuova domanda avrà effetto per l'anno 2016 nel rispetto della relativa scadenza del 28 febbraio.Invece i titolari di nuove imprese, nate in corso d'anno, possono accedere all'agevolazione senza una scadenza prefissata, osservando però la massima tempestività subito dopo la data d'iscrizione all'Inps, per consentire all'ente di registrare in tempo utile la tariffazione agevolata e predisporre i modelli F24.Si esce o si perde il regime agevolato per il venir meno dei requisiti che hanno consentito il beneficio Inps, oppure per indicazione dell'Agenzia delle Entrate su una presenza irregolare nel regime fiscale agevolato, oppure per scelta del contribuente.Sono esclusi dalle agevolazioni gli esercenti che hanno partecipazioni nell'ambito di società o di associazioni (Tuir, artt. 5 e 116). Inoltre, i titolari di una pensione Inps con più di 65 anni non possono cumulare il regime agevolato e la normale riduzione dei contributi al 50%. Anche i collaboratori familiari con meno di 21 anni, che operano nell'impresa agevolata, perdono lo sconto sui contributi di 3 punti percentuali.