Statali, allungo della buonuscita
Il trattamento finale è liquidato dall'Inpdap in un unico importo annuale se il suo ammontare non supera i 90 mila euro. Se supera i 90 mila ma non 150 mila, il pagamento avviene in due rate annuali: la prima di 90 mila euro, la seconda dopo dodici mesi dalla prima per la somma residua. Se invece supera i 150 mila euro è liquidata in tre rate annuali: la prima di 90 mila, la seconda di 60 mila euro dopo dodici mesi, la terza dopo ventiquattro mesi per il residuo.
L'Inpdap ricorda che sono tuttora in vigore tempi differiti anche per il primo pagamento. In caso di cessazione per limite d'età o per il massimo di 40 anni di servizio, oppure per infermità o per decesso, il pagamento avviene nei tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tutti gli altri casi (dimissioni, licenziamento ecc.) la liquidazione è differita dai 6 ai 9 mesi successivi. Oltre questi termini l'Istituto è obbligato a pagare gli interessi di mora.
Si salva dalle nuove regole una precisa fascia di dipendenti. Si tratta: a) dei lavoratori collocati a riposo per aver raggiunto il limite d'età entro il 30 novembre 2010. b) dei lavoratori che hanno fatto domanda di cessazione dall'impiego ed accolta dall'amministrazione entro il 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto), a condizione che la cessazione avvenga entro il 30 novembre prossimo.
Ricorsi. Anche in questa materia, contro i provvedimenti dell'Inpdap, è ammesso il ricorso al relativo Comitato di vigilanza. Se il Comitato non provvede ad adottare la sua decisione entro 90 giorni, il ricorso si intende automaticamente respinto ed è possibile avviare subito un'azione legale davanti alle diverse magistrature, cioè alla Corte dei Conti se si tratta di pensione, al Tribunale amministrativo regionale se si tratta di indennità di buonuscita, al Giudice ordinario per l'indennità premio di servizio. Contro qualsiasi provvedimento, resta sempre aperta inoltre la strada del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
30 giugno. I pensionati Inpdap ed Inps interessati alle detrazioni fiscali per lavoro dipendente e per carichi familiari, relativi al 2010, sono tenuti a presentare al proprio Istituto entro il 30 giugno la dichiarazione di averne diritto. Si può utilizzare per l'occasione il modulo allegato al Cud 2010 (per l'Inpdap anche il modulo "dinamico" sul sito dell'ente). In mancanza della dichiarazione le detrazioni già riconosciute sono
revocate a partire dalla rata di agosto, con effetto dal 1° gennaio.