Per fronteggiare l'emergenza del terremoto in Emilia, il governo ha decretato diverse misure a sostegno delle popolazioni colpite. È stata disposta anche la sospensione – dal 20 maggio al 30 settembre 2012 – degli adempimenti contributivi e dei "contributi correnti" alla previdenza. Sono interessati al rinvio i datori di lavoro privati, compreso il settore agricolo e il lavoro domestico, gli artigiani, i commercianti, gli agricoli autonomi, i committenti e i liberi professionisti senza cassa di previdenza, che risiedono nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.In merito ai contributi pensionistici è stato utilizzato il termine "contributi correnti", volendo così indicare tutti i versamenti all'Inps che ricadono nel periodo di sospensione, dovuti a qualsiasi titolo e senza esclusioni. In realtà non è così. Un comunicato stampa dell'Istituto di previdenza, come pure la circolare n. 85 (datata 15 giugno, subito ritirata da Internet, ripubblicata ieri con variazioni), non indicano fra i contributi sospesi anche i versamenti volontari. Si precisa dall'Inps che ai prosecutori volontari non è concessa alcuna sospensione, così come è avvenuto anche in occasione di altre gravi calamità.L'omissione del decreto e il responso dell'Inps sono in realtà contraddetti dal Dpr n. 1432/1971 (art.9) che ha stabilito con chiarezza la perfetta uguaglianza fra i contributi volontari e i contributi obbligatori, ai fini del diritto alle prestazioni, dell'anzianità contributiva e del calcolo della retribuzione annua pensionabile.Salvo ripensamenti in Parlamento, i lavoratori interessati subiscono il peso economico dei contributi da versare, che in assenza del terremoto sarebbe apparso meno gravoso, ed il rammarico di non essere stati considerati meritevoli di aiuto. Senza una sospensione, i versamenti volontari devono rispettare l'imminente scadenza del 30 giugno per coprire il trimestre gennaio-marzo 2012 e la successiva del 30 settembre per il trimestre aprile-giugno. È auspicabile un messaggio integrativo dell'Inps che ammetta al rinvio anche i contribuenti facoltativi. Le categorie previste in dettaglio per la sospensione dei pagamenti devono farne richiesta all'Inps. Si ritiene che anche i prosecutori volontari, in anticipo sulle scadenze di giugno e di settembre, possano richiedere il differimento ed avviare così un percorso amministrativo per il riconoscimento del loro diritto.
Esodati. Ancora più delicata è la situazione dei contribuenti volontari colpiti dal sisma e che si trovano inseriti nel recente decreto Fornero per gli "esodati". Subiscono uno svantaggio ancora maggiore, essendo stati individuati negli archivi dell'Inps proprio perché vicini ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il pensionamento. Agli interessati il decreto richiede di completare tali requisiti entro il 2013. È da chiarire la posizione di chi è stato autorizzato alla volontaria entro il 20 luglio 2007.