Settore pubblico, il freno della prescrizione sui contributi a quota 100
I primi lavoratori pubblici e privati in corsa per quota 100 sono quelli che risulteranno in possesso di un requisito minimo di 62 anni di età e di 38 di contributi maturati alla data del 31 dicembre 2018. L'accertamento preventivo del diritto, questa volta, non è affidato dalla legge all'Inps, come avvenuto per altre precedenti scorciatoie pensionistiche. Anche se il presidente Boeri ha annunciato un'ampia campagna informativa (e probabilmente anche personalizzata) su i vari punti della riforma, è compito ed interesse dell'aspirante pensionato verificare in anticipo la propria situazione contributiva personale, per essere pronto ad utilizzare il nuovo canale pensionistico.
In questo percorso, si adombra tuttavia una complicazione per i pubblici dipendenti e, in particolare, per quanti sono al limite dei 38 anni di contributi a fine 2018 (oppure al 31 agosto 219 per i vari dipendenti della scuola). Lo scorso anno, con la circolare 169 del 15 novembre, l'Inps ha fornito istruzioni per verificare nell'estratto conto Inps-Inpdap l'aggiornamento dei contributi previdenziali versati. Al riguardo, l'Istituto ha segnalato, come norma di carattere generale estesa anche al pubblico impiego, il decorso della prescrizione quinquennale sui versamenti contributivi per i lavoratori del settore. Dopo il 1 gennaio 2019 l'amministrazione datrice di lavoro non avrà la possibilità di regolarizzare precedenti versamenti mancanti. Dovrà invece sostenere l'onere del trattamento di quiescenza, riferito anche ai periodi di servizio non assistiti dal versamento di contributi a causa della intervenuta prescrizione.
Non tutti i lavoratori interessati hanno avuto modo di poter visualizzare la propria posizione contributiva e non possono quindi evitare che i loro contributi cadano in prescrizione. Il rischio di un rilevante danno economico e normativo è stato segnalato dal segretario generale della Confsal, Angelo Margiotta, al ministero del Lavoro e all'Inps, proponendo, come ragionevole soluzione, quella di un differimento della scadenza della prescrizione inizialmente prevista dall'Istituto di previdenza.