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Settembre, tempo di pensioni

Vittorio Spinelli giovedì 28 agosto 2008
Gli insegnanti di religione, laici e religiosi, che in questo mese giungono al termine della carriera, andranno a ingrossare la prossima settimana le file dei pensionati dell'Inpdap. La decorrenza della pensione è stabilita dalla legge sempre al 1° settembre, per non interferire sul regolare andamento dell'anno scolastico. Il pagamento della nuova pensione segue il calendario Inpdap. Ma la prima rata avviene sempre a titolo provvisorio, in attesa del calcolo definitivo. Lo sfasamento è dovuto alle procedure e alle formalità, inevitabili, per formare il decreto di pensione, da registrare nei ruoli di debito a carico dello Stato.
Non poche volte i tempi per la pensione definitiva si trascinano per molti anni. Nulla di speciale, a parte la pazienza, se nei calcoli finali la pensione provvisoria risulta inferiore a quella definitiva. Scattano, anzi, gli arretrati sulla differenza con la prima rata. Tragica invece è la situazione inversa: la pensione definitiva risulta inferiore a quella pagata in via provvisoria e il pensionato diventa improvvisamente debitore dello Stato di somme considerevoli. Soggetto quindi a dolorose procedure di recupero. Tutti i pensionati del pubblico impiego corrono il rischio di trovarsi nell'incubo di dover restituire parte della pensione.
La buona notizia. Per i nuovi pensionati e per gli altri con l'assegno ancora provvisorio, la buona notizia viene dalla sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 7/2007. La Corte, mettendo fine ai continui ricorsi contro i provvedimenti di recupero, ha stabilito che, trascorso il tempo necessario per l'emanazione del decreto di pensione (legge 241/90) e in assenza di dolo del pensionato, non è più consentito il recupero di somme di pensione non dovute. La situazione in corso (cioè la pensione provvisoria) si è ormai consolidata per l'affidamento riposto nel comportamento dell'Amministrazione. I pensionati interessati all'applicazione della sentenza hanno tempo cinque anni (fino al 7 agosto 2012) per chiedere all'Inpdap di sospendere il recupero dell'indebito. I cinque anni si calcolano a partire dal 7 agosto 2007, data di deposito della sentenza della Corte.
Rimborsi. Situazione più complessa invece per chi è stato colpito dal recupero e ha già restituito tutte o parte delle somme non dovute. Per chi si trova nelle condizioni della sentenza, sorge il diritto alla restituzione di questi importi, facendone richiesta all'Inpdap. In base ai ragionamenti della sentenza, i rimborsi non possono risalire nel tempo oltre l'agosto 1990 (vigenza della legge 241).
Supponendo che tutti i rimborsi si trasformino in una mazzata per i bilanci dell'Inpdap, non si può escludere che un piccolo comma, nascosto in qualche legge, come già visto per altre situazioni, chiuda le porte al passato. Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato. Altra complicazione se si hanno più pensioni: entrano in ballo anche le ritenute fiscali complessive.