Ferie, cure termali e malattia, un intreccio che talvolta complica le vacanze al lavoratore. Fortunatamente, accade anche il contrario. E" caduto infatti uno dei tanti impedimenti che possono ostacolare le cure termali. L"Inps precisa che i lavoratori hanno diritto alle cure anche se si trovino in mobilità. Questa particolare situazione non annulla infatti la finalità delle cure, quella di prevenire o di ritardare uno stato di invalidità del lavoratore, né impedisce all"interessato di riprendere il lavoro al termine o durante il periodo di messa in mobilità. Le cure termali sono invece impedite qualora, mentre prosegue la mobilità, il lavoratore compia l"età pensionabile oppure diventi titolare di pensione di anzianità o riceva il prepensionamento. Ferie e malattia. La malattia insorta durante le ferie - ha sentenziato la Corte di Cassazione - non interrompe automaticamente il periodo di riposo concordato con il datore di lavoro, ma é necessario valutare caso per caso. Si tratta di un principio consolidato, già contenuto in una sentenza di febbraio 1998, n. 1947. Il pensiero della Corte è stato confermato, da ultimo, con la recente sentenza 8016/2006, rilevando che la malattia interrompe le ferie solo dalla data in cui lo stato morboso viene conosciuto (anche come semplice notizia) dal datore di lavoro, ma questi può provare che la malattia denunciata è invece compatibile con il godimento delle ferie, il cui fine è quello di consentire il ristoro e il reintegro delle energie psicofisiche del lavoratore. Lo stesso Inps ritiene che possano essere ostacoli certi al godimento delle ferie gli stati febbrili, i ricoveri ospedalieri, le ingessature di grandi articolazioni, le malattie gravi di apparati ed organi ecc. Invece, non sono ritenuti in grado di interrompere le ferie i casi di cefalea, lo stress psicofisico, le sindromi depressive e tutte quelle patologie che trovano anzi giovamento proprio dalle vacanze e dal riposo. Malattie all"estero. Il lavoratore che si ammala mentre soggiorna in un Paese dell"Unione Europea (oppure convenzionato con l"Italia per l"assistenza sanitaria) deve mettersi in contatto con l"organismo previdenziale del posto. Entro tre giorni dall"inizio della malattia deve presentare un certificato del medico curante. Il certificato sarà inviato anche al datore di lavoro e all"Inps qualora la malattia sia indennizzabile. Per le malattie sopravvenute in altri Paesi bisogna sempre fare riferimento al consolato italiano. Attenzione: il lavoratore ammalato all"estero non è mai esente da controlli fiscali sul posto. Casalinghe. Le casalinghe che sfortunatamente subiscono un infortunio fuori della loro residenza, durante le vacanze, hanno ugualmente diritto alla tutela dell"Inail, a patto che si siano regolarmente iscritte ad inizio anno. L"infortunio è considerato "domestico" anche se avviene nelle seconde case e in quelle prese in affitto per le vacanze.