Scuola, i primi passi di Espero
Un ripasso dell'Inpdap delle disposizioni fino ad ora emanate per la previdenza complementare dei pubblici dipendenti, richiama l'attenzione degli insegnanti di religione sulla loro adesione ad Espero.
Per la particolare posizione giuridica rivestita dai docenti di religione la loro opzione fra i due trattamenti segue indicazioni particolari. Ricorda l'Inpdap (nota operativa 11/2005 e circolare 30/2002) che gli insegnanti di religione, titolari di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, se assunti dalla scuola anteriormente al 1° gennaio 2001, conservano la primitiva iscrizione al trattamento di fine servizio anche se il loro contratto è a tempo determinato. Di conseguenza, l'adesione ad Espero di questo personale richiede l'opzione per il trattamento di fine rapporto e la conseguente trasformazione del Tfs già maturato in quota di Tfr. Gli insegnanti interessati ad Espero, «assistiti dalle istituzioni scolastiche coinvolte», devono pertanto aver cura di compilare e sottoscrivere il riquadro relativo all'opzione. La scelta formale consente di porre a carico della posizione economica dell'insegnante una contribuzione aggiuntiva non superiore al 2%. Dopo il 2001. Molto più semplice è invece l'adesione ad Espero degli insegnanti di religione assunti per la prima volta dalla scuola dopo il 31 dicembre 2000. Questa fascia di docenti rientra pienamente nel regime di trattamento di fine rapporto. Pertanto, agli interessati non è richiesta alcuna opzione, mentre la contribuzione integrativa a loro carico è quella dei lavoratori a tempo determinato in regime di Tfr. Può anche verificarsi che un docente di religione, assunto entro il 2000, abbia poi interrotto l'insegnamento e che l'abbia in seguito ripreso con una nuova assunzione dopo il 2001. Anche questi insegnanti rientrano pienamente nel regime di trattamento di fine rapporto e nel corrispondente profilo contributivo. Non devono, pertanto, optare.