Scuola, è il tempo degli assegni
Le diverse riforme pensionistiche che si sono succedute dal 1992 ad oggi hanno tutte rispettato la prerogativa dei dipendenti della scuola di avere la decorrenza delle proprie pensioni sempre coincidente con l'inizio del nuovo anno scolastico. E dunque è il 31 agosto l'ultimo giorno di servizio per i nuovi pensionati. Viene così rispettata anche una regola generale per le pensioni dei lavoratori dipendenti, quella di non avere un'occupazione il giorno di decorrenza dell'assegno.
Fondo Credito. Ai 23.000 nuovi pensionati di quest'anno (fra i quali circa 200 docenti di religione) si apre la possibilità di accedere alle prestazioni del Fondo Credito dell'Inpdap, in base ai nuovi regolamenti entrati in vigore il 1° luglio scorso. Il Fondo concede mutui oppure prestiti di modesto importo necessari per affrontare le piccole emergenze quotidiane (la casa, l'automobile ecc.). L'iscritto al Fondo può ora ottenere un prestito triennale fino ad un massimo di 8.000 euro. Riguardo ai mutui, non è più richiesta la partecipazione a cooperative di iscritti mentre diventa sufficiente la richiesta individuale. In particolare sono stati ridefiniti i periodi nei quali presentare le domande di mutui ipotecari, allo scopo di offrire uguali condizioni di partecipazione a tutti gli interessati. Le nuove domande devono essere presentate rispettando rigorosamente queste scadenze: a) dal 1° al 10 gennaio, b) dal 1° al 10 maggio, c) dal 1° al 10 settembre.
Indennità integrativa. Nel pubblico impiego, allargato al settore della scuola, il pensionamento raggiunto non apre in realtà periodi di serenità previdenziale. Da tempo, tra l'Inpdap ed i suoi pensionati sono in corso numerose controversie sulle procedure di calcolo degli assegni, con gravi riduzioni degli importi dovuti. Inevitabile l'avvio di ricorsi contro l'Istituto, che non poche volte è stato dichiarato soccombente dalla Corte dei Conti, senza tuttavia applicare la vittoria del singolo agli altri interessati.
Per il personale della scuola si segnala, in particolare, il riconoscimento della maggiorazione del 18% sulla indennità integrativa speciale, sebbene conglobata nello stipendio tabellare. L'attuale contratto nazionale del settore (quadriennio normativo 2006-2009) non riporta il blocco alla maggiorazione che invece era contenuto nel contratto precedente. Di conseguenza " sostengono gli interessati " la maggiorazione del 18%, prevista dalla legge 177/76, deve essere riconosciuta sull'intero stipendio conglobato. L'Inpdap resiste a questa interpretazione. Intanto la Corte dei Conti dell'Emilia Romagna ha accolto un ricorso sulla specifica questione, poiché il contratto nazionale non può agire sugli aspetti previdenziali.