L'anno scolastico 2012-2013 si presenta con molte novità: l'assunzione a tempo indeterminato, su base regionale, di circa 21mila docenti e 1.200 dirigenti scolastici, insieme alla copertura di 12mila cattedre vacanti. Oltre al rafforzamento degli organici della scuola spicca il crescente orientamento della magistratura per il riconoscimento degli scatti di anzianità anche ai docenti precari.Da ultimo, si segnala la facoltà di utilizzare il regime pensionistico anteriore alla riforma Fornero per quei docenti che saranno dichiarati in esubero e che abbiano maturato i relativi requisiti per la pensione entro il 31 agosto 2012. Il trattamento di quiescenza avrà decorrenza dal prossimo settembre 2013. Lo stabilisce un emendamento già approvato al decreto taglia-spese che accoglie solo parzialmente la richiesta di associazioni e sindacati per consentire a tutti i docenti il pensionamento nel 2012 con i requisiti ante riforma, purchè maturati entro il 31 scorso.Sullo sfondo di queste novità, una disposizione resa nota dalla Ragioneria di Torino ad aule chiuse, nel pieno dell'estate, ha sconvolto il regime dei permessi per i docenti costretti ad assentarsi dal servizio per assistere familiari di primo o secondo grado con handicap in situazione di gravità. Si tratta del congedo straordinario, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, previsto dalla legge sulla tutela della maternità (articolo 42 del decreto 151/2001).Il periodo di congedo è coperto dal trattamento economico ordinario, ma non è valido per la maturazione delle ferie, per la tredicesima mensilità e per il trattamento di fine rapporto. Su questo aspetto la Ragioneria sostiene che il congedo non è utile anche per i normali avanzamenti di carriera. Un parere negativo che si riflette sugli importi delle retribuzioni dei docenti interessati ma anche sui pensionati, la cui rata mensile è a rischio di riduzione. La questione, che interessa non solo la scuola ma tutto il settore del pubblico impiego, investe principi fondamentali (il diritto alla salute, la parità di trattamento) ma nella sua applicazione registra posizioni diverse. La legge sui congedi (n. 53/2000) ha stabilito il principio che l'anzianità di servizio non deve essere valutata solo quando le assenze sono relative a gravi e documentati motivi familiari. Ferma restando la restrizione per i congedi familiari, il Dipartimento della Funzione pubblica (circolare 1 del 3 febbraio 2012) ha dedotto che il calcolo dell'anzianità deve essere ritenuto valido quando il congedo è richiesto per l'assistenza a disabili gravi, come già avviene nel regime Inpdap. A ruota della nota ministeriale, sette giorni dopo, l'Inps (circolare 28/2012) ha precisato esattamente il contrario in ordine ai congedi utilizzati dai propri dipendenti. E il 20 luglio scorso l'Ufficio pensioni di Torino si è accodato all'indirizzo dell'Inps «salvo diverso avviso della Funzione Pubblica».