Scadenza compressa per il “fermo pesca”
Lo stesso importo spetta (per massimo 40 giorni), anche in caso di fermo temporaneo ma non obbligatorio (per avvisi meteo, malattia del comandante della nave, protezione delle specie marine, insabbiamento dei canali ecc.). Le imprese interessate devono presentare la richiesta degli indennizzi per ciascuna unità di pesca ed esclusivamente sul sito del Ministero “CIGSonline” entro il 15 marzo. Il Ministero istruisce le domande e le trasmetterà entro settembre al ministero dell’Agricoltura e alle Capitanerie di Porto per la liquidazione. La scadenza di domani ha messo in difficoltà le aziende del settore, tanto più che lo stesso Ministero rileva sul sito di non essere responsabile di ritardi nell'invio delle istanze “rispetto al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto”. La precisazione sembra quindi consentire l’invio delle
domande non oltre il 6 aprile (i 30gg dal decreto). In ogni caso l’indennità non spetta agli armatori e ai proprietari imbarcati sulla nave da essi gestita, ai soci proprietari e non dipendenti della cooperativa di pesca, ai titolari di impresa individuale imbarcati. Malattia Inps. La malattia dei lavoratori del settore marittimo e del personale navigante deve essere ora certificata esclusivamente per via telematica (msg Inps n. 897/2023) per una maggiore semplificazione e per ridurre i tempi di liquidazione dell’indennità.