Sacerdoti, ritocchi alle pensioni
La pensione minima del clero sale a 443,12 euro mensili (nel 2007 è stata di 436,14 euro lordi). Al trattamento minimo si devono poi aggiungere le «maggiorazioni», cioè le quote mensili che spettano per ogni anno di contributi versati oltre il requisito minimo per la pensione di vecchiaia. La singola maggiorazione, anche questa adeguata al costo della vita, sale a 5,28 euro. Un esempio: premesso che l'attuale minimo di contributi per la vecchiaia è di 16 anni di versamenti, il sacerdote che ha maturato 40 anni ha diritto a 24 maggiorazioni sulla rata mensile, cioè a 126,72 euro. La pensione complessiva sarà quindi di 569,84 euro lordi.
Le pensioni pagate nel corso del 2007 si chiudono anche questa volta senza alcuna operazione di conguaglio, a debito o a credito, sui pagamenti già effettuati. L'aumento delle pensioni del 2%, che era stato calcolato provvisoriamente a gennaio scorso, è risultato in linea con le previsioni. Di conseguenza, ogni pensionato ha riscosso esattamente gli aumenti spettanti secondo la legge.
Pensioni fantasma. In un angolo del Fondo Clero, l'Inps registra ufficialmente alcune pensioni risalenti agli anni '60 e, secondo l'Istituto, tuttora in pagamento. Il loro importo aumenta a 101,57 euro mensili. È lecito tuttavia dubitare della validità di questi assegni, dato che ai sacerdoti interessati era richiesta un'età di almeno 70 anni nel 1959.
Ritenute fiscali. Gli importi di pensione subiscono le ritenute fiscali già applicate nel 2007, con alcune varianti per quanto riguarda le detrazioni. Hanno invece effetti variabili le addizionali all'Irpef, stabilita dalle regioni e dai diversi comuni, con aliquote differenti. Possono pertanto verificarsi differenze nel trattamento pensionistico tra sacerdoti residenti in comuni diversi della stessa diocesi. I sacerdoti residenti nella Lombardia, pensionati o ancora iscritti al Fondo Clero, saranno tuttavia esentati dall'addizionale Irpef se possiedono un reddito inferiore a 15.493,71 euro, un livello non eccessivo ma sufficiente a farvi rientrare la quasi totalità del clero residente.
Dal 1° gennaio 2008 entra in vigore anche la norma che stabilisce il versamento con F24 dell'addizionale comunale, in acconto e a saldo, direttamente al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dello stesso anno, tenendo conto anche delle esenzioni deliberate dai Comuni. Non hanno quindi influenza i mutamenti di domicilio fiscale intervenuti successivamente. In caso di redditi superiori alla fascia esente, sarà lo stesso contribuente a versare l'eventuale differenza d'imposta in occasione della dichiarazione dei redditi 2008.