Sacerdoti, l'assegno in eredità
I controlli odierni della previdenza sono a tutto raggio, senza distinzioni, ed investono anche le pensioni dei sacerdoti iscritti al Fondo Clero o ad altre gestioni dell'Inps e le pensioni e gli assegni sociali di monaci e di suore. Nella rete dei controlli sono comprese anche le diverse prestazioni di invalidità civile. I fastidi, comprensibili, che possono provocare gli accertamenti a carico degli ecclesiastici ben avanti con gli anni, favoriti da una serena vita spirituale, hanno quindi buone motivazioni di legittimità e di regolarità.
Eredi. Quando la pensione viene eliminata per decesso del titolare, spetta agli eredi riscuotere eventuali crediti di pensione, ovviamente anteriori al decesso (mensilità non ritirate, arretrati ecc.), come pure restituire importi posteriori (debiti rinvenuti, rate successive alla morte). Peraltro le somme indebitamente riscosse dai pensionati sono periodicamente oggetto di sanatorie. L'ultima proposta avanzata in Parlamento sulla materia è dello scorso luglio. Se andasse in porto, andrebbe ad aggiungersi alla legge di condono n. 448 del 2001, tuttora in vigore e della quale possono usufruire anche i familiari e i parenti di sacerdoti e religiosi nella qualità di eredi. Per i debiti del pensionato intervenuti entro il 1995, non si attiva il recupero sugli eredi, indipendentemente dai redditi o dal dolo commesso dal deceduto. Per i debiti relativi agli anni 1996-2000, gli eredi rispondono solo in caso di dolo del dante causa. Dal 2001 in poi gli eredi si salvano solo in caso di rinuncia all'eredità o di insolvibilità del creditore.
In ogni caso, le mensilità successive al decesso vanno restituite integralmente, o con trattenuta su pensioni dell'erede o con pagamento diretto entro 30 giorni dalla richiesta dell'Inps. Oltre i termini scattano le procedure per il recupero coattivo.