Quest'anno il processo di semplificazione degli adempimenti fiscali vede l'Inps con due innovazioni in materia di documentazione dei redditi per il 2015: una Certificazione Unica sintetica ed una Certificazione Unica ordinaria. Entrambe utili per i sacerdoti, i religiosi, i dipendenti degli enti ecclesiastici che siano tenuti alla prossima dichiarazione dei redditi.Le "sintetiche" sono già disponibili sul sito dell'Istituto, per un complesso di 18 milioni di certificazioni, osservando la consueta procedura per i servizi on line, con il codice fiscale e il pin. Con questa certificazione vengono attestati i redditi da lavoro dipendente ed assimilati (le collaborazioni, le remunerazioni clero ecc.), i redditi da pensioni della scuola e del Fondo clero, l'assistenza fiscale, gli oneri detraibili e gli importi deducibili che sono stati già riconosciuti nel corso del 2015, gli eventuali redditi e compensi relativi ad anni precedenti."Ordinaria" è invece una certificazione dei redditi che l'Inps ha predisposto con gli stessi dati reddituali e che ha già trasmesso all'Agenzia delle Entrate, che a sua volta l'ha utilizzata per rilasciare direttamente all'interessato il mo-dello 730/2016 precompilato.L'Inps assicura la perfetta uniformità fra i due sistemi, grazie ad una piattaforma telematica che accoglie anche i dati presenti sui mod. 770 inviati dai sostituti d'imposta. Le due documentazioni riportano quindi gli stessi dati, come conosciuti dall'Inps. Ma agli interessati pervengono attraverso due canali, di fatto alternativi: (a) attraverso la consultazione/stampa dal sito Inps della "sintetica", che ha lo stesso valore del vecchio Cud, necessaria per una eventuale compilazione di Unico (oppure per integrare con altri redditi il 730 precompilato). (b) accogliendo senza modifiche il 730 precompilato dall'Agenzia delle entra-te e che già contiene integralmente gli stessi dati disponibili del sito Inps.Per procedere ad eventuali rettifiche, sempre possibili, delle certificazioni dei redditi, l'Inps ha predisposto specifiche procedure, che saranno rese note nei prossimi giorni.I sacerdoti possono evitare calcoli ed annotazioni per i redditi ricevuti nell'ambito del sistema di sostentamento del clero, cioè le remunerazioni degli enti ecclesiastici, le integrazioni, gli assegni di previdenza. Questi redditi, infatti, vengono considerati direttamente dall'Istituto centrale. Invece si devono inserire, come deduzioni nella dichiarazione dei redditi, i contributi al Fondo Clero versati dai sacerdoti iscritti al Fondo nel 2015 ma non inseriti nel sistema di sostentamento del clero.