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Religiosi: pensione sociale e soggiorno legale in Italia

Vittorio Spinelli giovedì 20 aprile 2023
Sull’assegno sociale destinato ai cittadini anziani e senza redditi, interviene l’Inps con una importante precisazione (messaggio numero 1268/2023) sulle condizioni richieste per la riscossione mensile. Anche nei conventi e negli eremi si ha diritto all’assegno sociale, oggi di 503,27 euro, allo scoccare dei 67 anni di età. Per i bilanci delle case religiose, il requisito anagrafico è attentamente vigilato dagli economi e altri responsabili della gestione amministrativa. Tuttavia oltre l’età, il diritto all’assegno delle suore e dei monaci anziani (naturalmente senza redditi imponibili come voto di povertà) è condizionato anche dal requisito del “soggiorno legale e continuativo” in Italia del richiedente da almeno 10 anni al momento della domanda. Un soggiorno temporaneo all’estero (eventualità frequente negli ambiti religiosi) non interrompe tuttavia il diritto all’assegno sociale se si tratta di un breve periodo. L’Inps precisa ora che la permanenza in Italia del titolare dell’assegno si considera interrotta qualora l’assenza dal territorio italiano si prolunghi per 6 o più mesi consecutivi oppure per 10 mesi complessivi nell’arco di un quinquennio. Sono fatte salve le permanenze all’estero di lungo periodo per gravi e documentati motivi di salute o per altri eventi oggettivi. L’intervento dell’Inps allinea la normativa dell’assegno sociale al “Testo Unico sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero”, e in particolare per quanto riguarda i soggiornanti di lungo periodo. Di conseguenza la presenza decennale e continuativa, anche durante il soggiorno in Italia, diventa un requisito ulteriore e non alternativo a quello del soggiorno al tempo della domanda dell’assegno. Violati i tempi di assenza concessi, l’Inps sospende subito il pagamento dell’assegno e procede alla sua revoca. Si tratta infatti di un trattamento assistenziale istituito dalla previdenza italiana per i suoi cittadini e non può essere quindi riscosso all’estero (“esportato”). La precisazione dell’Istituto di previdenza obbliga ora a opportune registrazioni all’interno della mobilità dei membri degli Ordini e delle Congregazioni, che siano over 67 italiani, oppure di un paese europeo o extraeuropeo. Di converso, anche agli operatori dell’Inps sono ora addossate verifiche dell’effettivo soggiorno continuativo e decennale in Italia. © riproduzione riservata