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Religione, il cambio di cattedra

Vittorio Spinelli giovedì 5 maggio 2011
Appena avviate le procedure per la mobilità dei docenti di religione valida per il prossimo anno scolastico, il ministero dell'istruzione (nota del 26 aprile scorso) ritorna sull'attribuzione del punteggio relativo alla continuità nella sede di servizio. Il punteggio decorre a partire dall'anno scolastico 2009/2010. Pertanto i docenti interessati potranno utilizzare questo punteggio solo a partire dalle domande di mobilità per l'anno scolastico 2013/2014 e quindi non in questa tornata. In particolare, gli insegnanti di religione di ruolo sono da considerare in soprannumero in relazione all'organico regionale articolato per diocesi e non per singola istituzione scolastica (per la quale il docente non ha alcun diritto di titolarità). La continuità nella sede di servizio " aggiunge da ultimo il ministero " va valutata con lo stesso punteggio riconosciuto ai docenti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado. Le domande di mobilità devono essere presentate dai docenti interessati entro il prossimo 12 maggio. Le stesse domande si potranno eventualmente revocare entro il 30 giugno, mentre entro il 15 luglio il ministero pubblicherà la lista dei movimenti accolti.
Assegnazioni. Le norme sui movimenti di cattedra prevedono che dopo l'assegnazione della prima sede di servizio, in accordo con l'Ordinario diocesano, il trasferimento può avvenire solo per la perdita di idoneità all'insegnamento oppure per la mancanza di ore disponibili. L'assegnazione di sede si intende confermata automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalla legge. Tale criterio è stato confermato dal Tribunale di Lucera (sent. n. 4666 dell'1.12.2010) contro un provvedimento emesso d'autorità dall'ufficio scolastico regionale.
Titoli accademici. Nel corso del recente Consiglio permanente, la Cei ha esaminato una proposta di modifica dell'Intesa per l'insegnamento della religione al fine di adeguarla ai nuovi titoli accademici rilasciati dagli Istituti di scienze religiose. Attualmente, per l'insegnamento nelle scuole secondarie, è richiesto il possesso di uno fra diversi titoli di studio: il baccalaureato, la licenza o il dottorato in teologia o altre discipline ecclesiastiche rilasciati da una facoltà riconosciuta dalla Santa Sede, il corso di studi teologici in un seminario maggiore, il diploma di magistero in scienze religiose, un diploma di laurea italiana corredata da un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Cei. L'Istruzione 2008 della Congregazione per l'educazione cattolica prevede un adeguamento dei titoli rilasciati dagli Istituti: dopo il primo triennio, la Laurea in scienze religiose; dopo il biennio di specializzazione la Laurea magistrale in Scienze Religiose. Nei diplomi dovrà essere indicata con chiarezza l'equivalenza con i gradi accademici previsti a livello universale (Baccalaureato in Scienze Religiose per il primo ciclo e Licenza per il secondo ciclo).