Religione, il cambio di cattedra
Assegnazioni. Le norme sui movimenti di cattedra prevedono che dopo l'assegnazione della prima sede di servizio, in accordo con l'Ordinario diocesano, il trasferimento può avvenire solo per la perdita di idoneità all'insegnamento oppure per la mancanza di ore disponibili. L'assegnazione di sede si intende confermata automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalla legge. Tale criterio è stato confermato dal Tribunale di Lucera (sent. n. 4666 dell'1.12.2010) contro un provvedimento emesso d'autorità dall'ufficio scolastico regionale.
Titoli accademici. Nel corso del recente Consiglio permanente, la Cei ha esaminato una proposta di modifica dell'Intesa per l'insegnamento della religione al fine di adeguarla ai nuovi titoli accademici rilasciati dagli Istituti di scienze religiose. Attualmente, per l'insegnamento nelle scuole secondarie, è richiesto il possesso di uno fra diversi titoli di studio: il baccalaureato, la licenza o il dottorato in teologia o altre discipline ecclesiastiche rilasciati da una facoltà riconosciuta dalla Santa Sede, il corso di studi teologici in un seminario maggiore, il diploma di magistero in scienze religiose, un diploma di laurea italiana corredata da un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Cei. L'Istruzione 2008 della Congregazione per l'educazione cattolica prevede un adeguamento dei titoli rilasciati dagli Istituti: dopo il primo triennio, la Laurea in scienze religiose; dopo il biennio di specializzazione la Laurea magistrale in Scienze Religiose. Nei diplomi dovrà essere indicata con chiarezza l'equivalenza con i gradi accademici previsti a livello universale (Baccalaureato in Scienze Religiose per il primo ciclo e Licenza per il secondo ciclo).