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Regole lampo per i «comandi»

Vittorio Spinelli giovedì 30 maggio 2013
Si conclude in questi giorni la programmazione per l'anno scolastico 2013-2014 dei "comandi" di dirigenti scolastici e di docenti presso enti di diversa estrazione, impegnati nel campo dell'assistenza (come le Ipab, le Onlus ecc.) e della formazione. I "comandi", disposti dal Ministero dell'istruzione, sono destinati anche a strutture di ispirazione religiosa che svolgano attività di prevenzione del disagio psico-sociale oppure che si dedicano alle cure, alla riabilitazione e al reinserimento di tossicodipendenti, a condizione che l'ente risulti iscritto nell'albo di categoria.Il Ministero ha descritto i tempi e le procedure di realizzazione del programma nella circolare n. 15 del 14 maggio scorso. La nota ministeriale spicca tuttavia come esempio di dura burocrazia, perché concede agli enti interessati un tempo del tutto insufficiente (non oltre 15 giorni) per presentare la rispettiva richiesta di assegnazione, da accompagnare peraltro con una precisa documentazione. Si deve supporre che diversi enti potenzialmente interessati non siano venuti a conoscenza del blitz ministeriale in tempo utile per potervi aderire. Inoltre la spending review è intervenuta a ridimensionare il numero dei docenti da assegnare agli enti impegnati nel campo della ricerca educativa, riducendoli da 100 a 50 unità. Sono invece confermate 100 unità per il settore delle tossicodipendenze e del disagio psico-sociale e per le istituzioni impegnate nel campo della formazione.Il personale assegnato dal Ministero viene posto temporaneamente in posizione di "fuori ruolo". Il distacco è considerato tuttavia, come servizio effettivo, ai fini del trattamento giuridico e di quello economico. In alternativa all'assegnazione di personale comandato, gli enti impegnati nella formazione possono ottenere contributi economici pari alla minore spesa derivante dalla riduzione delle assegnazioni.Enti ecclesiastici. In merito ai dubbi sulla applicabilità dei comandi ai vari enti del mondo religioso, è da escludere, ad esempio, l'ente "Diocesi". La Diocesi, pur con personalità giuridica, si prefigge come sua primaria finalità la religione e il culto, alla cui espressione provvede anche con uffici di Curia dedicati ai diversi settori sociali, all'interno di una organizzazione autonoma e che non ha rilevanza pubblica. La stessa attività di "formazione" (settore che può beneficiare dei "comandi") dei sacerdoti e dei religiosi ha un connotato decisamente confessionale, rispondente solo alla normativa canonica. Alla struttura della Curia appartiene anche la Caritas diocesana, come ufficio finalizzato alla promozione e al coordinamento di tutte le attività caritative. Possono invece usufruire dei "comandi" le fondazioni, a condizione che, per finalità istituzionale, svolgano la loro attività in uno dei settori previsti dalla legge n.448/1998 che regola le assegnazioni (per disagio psico-sociale, tossicodipendenze, formazione, ricerca ecc.).