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REDDITI AUTONOMI AL VAGLIO DELL'INPSENTRO FINE MESE UN'ALTRA DENUNCIA

Vittorio Spinelli martedì 16 luglio 2002
 Come gli esami, anche le dichiarazioni dei redditi non finiscono mai. Con la stessa scadenza del 31 luglio, stabilita per la presentazione di Unico/2002 in banca o alla posta, una nutrita schiera di pensionati ha l'obbligo di effettuare una denuncia fiscale anche al proprio ente di previdenza. Sono interessati coloro che nel corso del 2001 hanno percepito redditi da lavoro autonomo e che solo in parte sono cumulabili con la pensione. L'Inps ha già effettuato lo scorso anno su queste rendite le trattenute stabilite dalla legge in caso di cumulo pensioni/redditi, ma solo a titolo provvisorio. Infatti, soltanto a chiusura dei dati fiscali del 2001 è possibile definire anche l'importo definitivo di queste trattenute (30% della quota di pensione che oltrepassa il trattamento minimo e non superando, in ogni caso, il 30% del reddito prodotto). L'operazione può risolversi sia a debito sia a credito dell'interessato. Questi è tenuto a segnalare all'ente di previdenza anche il reddito autonomo che presume di percepire nel corso del 2002. Questa partita sarà a sua volta definita con la dichiarazione fiscale del 2003.L'Inps ha predisposto un modulo guida (503/Aut) per comunicare i dati riguardanti i redditi da attività autonome; l'operazione è un obbligo imposto dalla legge 503/92. Sono valide tuttavia anche le dichiarazioni compilate liberamente.Pensionati esenti. Sono esentati dalla dichiarazione all'Inps, anche se hanno percepito i redditi indicati, i titolari di pensione di vecchiaia oppure di anzianità a partire dal mese che segue il compimento dell'età pensionabile, i titolari di pensione maturata con almeno 40 anni di contributi, quelli di pensioni e assegni di invalidità se il reddito aggiuntivo è stato inferiore al trattamento minimo dell'assicurazione generale.   Non è tenuto, inoltre, alla dichiarazione chi percepisce soltanto: a) redditi da attività riservate agli anziani nell'ambito di programmi socialmente utili promossi da enti pubblici, b) indennità di giudice di pace, di giudice onorario aggregato, di giudice tributario c) indennità per carica pubblica elettiva.Come si denuncia. Sono pertanto obbligati alla dichiarazione i titolari di pensione di anzianità o di invalidità maturate con meno di 40 anni di contributi e con decorrenza a partire dal 1995 in poi. La dichiarazione è dovuta anche se non sono intervenute modifiche dalla precedente segnalazione. La sanzione per chi non la presenta è il pagamento di una somma pari ad una annualità della pensione. I redditi da denunciare, al netto di tasse e contributi, sono quelli prodotti sia in Italia sia all'estero, riferibili ad attività di artigiano, di commerciante o di coltivatore diretto e ad ogni altra attività autonoma, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali.