La “pensione anticipata flessibile” è la denominazione, in termini eleganti, della più nota e concreta “ Quota 103”. Dal 2019 ad oggi, passando per Quota 100 e Quota 102, sono cinque anni che il sistema delle quote consente l’anticipo dell’assegno dell’Inps. Nell’ultima versione possono utilizzare la Quota 103, ancora in corso, i dipendenti e gli autonomi con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi. Quanto alla flessibilità, con l’innalzamento a scatti dell’età e dei versamenti prescritti, è rimasto ben poco del favore iniziale. E Quota 103, nella edizione del 2023, è stata ancor più ridotta nella versione in corso nel 2024. Infatti il calcolo della pensione richiesta lo scorso anno poteva avvalersi del sistema misto (calcolo retributivo per i versamenti fino al 1995 e contributivo per gli anni dal 1996 in poi). La legge di bilancio di quest’anno, con effetti dal 1° gennaio 2024, ha però inasprito Quota 103 imponendo l’opzione per il calcolo contributivo totale, restringendo così la platea dei nuovi aspi-ranti alla Quota.
Solo nove mesi dopo, il 30 settembre scorso, l’Istituto comunica di poter liquidare le Quota 103 di quest’anno, con un messaggio (n. 3205) silenziosamente riservato ai suoi uffici. Sono quindi in pagamento le nuove pensioni, che non devono superare l’importo di 2.394,44 euro (quattro volte il trattamento minimo), rispettando anche il posticipo della riscossione (“finestra” di 7 mesi per i lavoratori privati e per gli au-tonomi, di 9 mesi per i pubblici dipendenti).
Tuttavia se i requisiti dell’attuale Quota 103 (62 di età e 40 di contributi) sono stati raggiunti già nel 2023, la domanda deve essere sospesa fino a che l’interessato, sol-lecitato dall’ufficio, non opti formalmente per il calcolo contributivo. In alternativa, cioè nessuna opzione, la domanda in corso vale per il 2023. E quindi occorre possedere all’interno della posizione assicurativa almeno 35 anni netti di effettiva contribuzione lavorativa, non contando disoccupazione, malattie eccetera.
In ogni caso la pensione anticipata flessibile non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione del lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, nel periodo tra la decorrenza della pensione anticipata e il mese precedente l’età dei 67 anni per la normale pensione di vecchiaia.
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