I livelli essenziali delle prestazioni (Lep), oggi al centro del dibattito perché collegati all’autonomia differenziata, sono previsti dall’articolo 117, comma 2, lettera m, della Costituzione. Lo Stato è tenuto a determinare le “prestazioni minime” - semplifichiamo - che ogni cittadino italiano deve ricevere a prescindere dal territorio in cui vive. In relazione all’autonomia differenziata, sono 14 su 23 le materie su cui lo Stato deve definire i Lep, di modo che il trasferimento di funzioni alla regione che chiede l’autonomia avvenga con la garanzia che le altre regioni godano sempre e comunque delle “prestazioni essenziali”. Ma sarà così?