Precari, una nuova indennità
L'indennità di disoccupazione dei co.co.pro., prevista per ora a titolo sperimentale, sarà concessa durante il triennio 2009/2011. L'importo dell'indennità, una tantum, varia secondo il reddito percepito l'anno precedente; in linea di massima si aggira tra i 600 e i 1.300 euro e corrisponde al 10% del compenso percepito esclusivamente a titolo di collaborazione. La norma sembra escludere il possesso di redditi percepiti ad altro titolo. Il pagamento, a cura dell'Inps, avverrà in un'unica soluzione. Le condizioni stabilite per ottenere questa straordinaria indennità sono diverse e devono essere soddisfatte tutte insieme: a) aver collaborato con un solo committente; b) il reddito personale dell'anno precedente deve essere compreso tra 5.000 e 13.819 euro (pari al reddito minimale per i commercianti) e devono essere stati accreditati nella Gestione dei collaboratori almeno tre mesi di contributi; c) anche nel 2009 devono risultare accreditati contributi per almeno tre mesi; d) avere almeno due mesi scoperti di contributi, nell'anno di riferimento, a causa della mancanza di lavoro; e) la collaborazione a progetto deve essere stata svolta in zone o settori dichiarati in stato di crisi.
Dall'indennizzo sono esclusi, oltre ai semplici collaboratori coordinati e continuativi, anche gli iscritti alla Gestione separata in qualità di liberi professionisti senza una propria cassa di previdenza. Si presume che l'esclusione valga anche per i collaboratori che volontariamente interrompono la conclusione del progetto, fatta eccezione per le collaboratrici in stato di maternità che avranno poi titolo alla relativa indennità.
Terremoto Marche e Umbria. Si chiude nei prossimi giorni la sospensione dei contributi previdenziali per i collaboratori, dovuti nelle zone delle Marche e dell'Umbria colpite dal sisma del 1997. Il precedente rinvio dei versamenti è stato ulteriormente differito. Ora, con una rituale domanda all'Inps entro il prossimo 29 dicembre (il termine stabilito del giorno 27 cade di sabato), si può usufruire del pagamento agevolato del solo 40% dell'ammontare dei contributi sospesi, al netto dei versamenti già fatti fino al 10 aprile 2008. Il versamento residuo potrà avvenire in 120 rate mensili (minimo 50 euro) uguali e consecutive a partire dal 16 gennaio 2009. Chi non vuole avvalersi della definizione agevolata del 40%, deve versare in 56 rate se già residente in un comune disastrato e in 176 rate se il comune fu inserito fra quelli danneggiati con ordinanza sindacale di sgombero. Un'occasione interessante per i collaboratori dell'epoca.