Piloti, in volo senza cumulo
L'Istituto di previdenza, sulla base delle indicazioni dei "Ministeri vigilanti", ha analizzato attentamente le norme del Fondo di previdenza per il volo, concludendo che il cumulo con altri redditi lavorativi è consentito, ma soltanto quando la rioccupazione di un pensionato del Fondo avviene in aziende che non comportano una nuova iscrizione al Fondo Volo. In altri termini " ed è quanto stabilisce l'art. 27 della legge 859/1965 " se dopo la liquidazione della pensione a carico del Fondo Volo, il pensionato si rioccupa con un rapporto di lavoro che comporta l'obbligo di iscrizione al Fondo, il pagamento della pensione viene sospeso per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro. Il motivo di questo "indietro tutta" è molto semplice: per i piloti e per le altre categorie con obbligo di iscrizione al Fondo Volo la previdenza ha previsto una normativa specifica in ragione delle particolarità del settore aereo. È legittimo quindi che una norma speciale possa derogare una regola di carattere generale. Dura lex.
Invalidità. Cumulo parzialmente bloccato alle diverse categorie del personale aeronavigante, se percepisce una pensione di invalidità del Fondo Volo. Il recente interpello n. 28/2009 ha chiarito con quali modalità opera tuttora il divieto di cumulo. Gli iscritti al Fondo possono ottenere il trattamento pensionistico di invalidità in base sia alle norme comuni (legge 164/97) sia alle norme speciali di categoria (legge 189/1965). In caso di cumulo tra pensione di invalidità specifica ed altri redditi si applica il divieto di cumulo stabilito dalla riforma Dini che prevede la riduzione della pensione del 25% o del 50%, quando i redditi superano particolari livelli stabiliti annualmente, aggiungendo ulteriori trattenute sulla base della natura del reddito da lavoro (subordinato oppure autonomo). Inoltre, secondo le norme generali, le prestazioni di invalidità liquidate con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Invece le stesse prestazioni liquidate con un'anzianità inferiore a 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% della quota eccedente il minimo. La relativa trattenuta non può superare un importo pari al 30% del reddito da lavoro autonomo.