Per i pensionati dell'Inps "pillole" di perequazione
Tuttavia la perequazione non consiste nella semplice applicazione di un indice unitario. L'indice Istat è stato applicato per intero dai vari Governi del tempo solo sulle pensioni di modesto importo, ed è stato invece attribuito in aliquote via via ridotte sugli assegni più elevati. La Consulta (sentenza n. 234 del 2020) ha dichiarato legittime queste e altre riduzioni sulle pensioni, giustificandole con le esigenze di bilancio e il contenimento della spesa pubblica.
Per la perequazione del 2022 sono state riprese le modalità di applicazione della legge 388/2000, oggi più favorevole per la generalità dei pensionati. La vecchia legge prende a riferimento il trattamento minimo Inps, a scalare: l'adeguamento spetta al 100% dell'attuale indice Istat (+ 1,7%) sul lordo di pensione (o sulle pensioni cumulate dello stesso titolare) fino a 4 volte il trattamento minimo, spetta al 90% sulla fascia di importo tra 4 e 5 volte il minimo, spetta al 75% sulla fascia di pensione superiore a 5 volte il minimo. La differenza rispetto alle perequazioni degli anni precedenti non tocca gli assegni fino a 4 volte il minimo (2.062 euro), ma incide invece anche per decine di euro sugli assegni superiori a 5 volte il minimo (oltre 2.578 euro). Hanno diritto all'adeguamento monetario gli assegni liquidati dall'assicurazione generale dell'Inps e dagli altri Fondi gestiti dall'Istituto, compresi gli assegni ai familiari superstiti (riversibilità e pensioni indirette), indipendentemente dal fatto che abbiano già una integrazione al minimo. Rivalutazione anche per i trattamenti a favore dei mutilati e degli invalidi, dei ciechi civili e dei sordomuti. Sono esclusi dalla rivalutazione l'accompagnamento alla pensione per i dipendenti del credito ordinario e del credito cooperativo, le prestazioni da esodo, l'Ape sociale e l'indennità del contratto di espansione, che conservano per tutta la loro durata l'importo originario.