La recente legge 326 (ex decreto legge 269) cancella il diritto delle persone invalide a ricorrere in via amministrativa contro l'Inps e le obbliga a percorrere solo le vie giudiziarie. La stretta alle invalidità facili riguarda tuttavia solo le prestazioni a carattere assistenziale. Restano immutate tutte le regole e le procedure sugli assegni di invalidità e sulle pensioni di inabilità che l'Inps ed altri enti previdenziali liquidano ai lavoratori pubblici e privati.
Se le nuove domande per l'assegno o per la pensione di invalido civile o per l'indennità di accompagnamento verranno respinte, si potrà ricorrere d'ora in avanti soltanto invocando il giudizio del tribunale entro un periodo massimo di sei mesi, a pena di decadenza. Oltre questo tempo, il diniego della pensione o di altra indennità diventa definitivo. Tuttavia nessuno potrà impedire di inoltrare una nuova richiesta, con esito però ancora più incerto. I ricorsi amministrativi degli invalidi civili già presentati all'Inps dopo il 1° ottobre scorso (la nuova legge è entrata in vigore il giorno 2) sono tutti automaticamente decaduti. È in partenza dagli uffici dell'ente una comunicazione ufficiale ai singoli ricorrenti. Se vorranno insistere nella pretesa iniziale, gli interessati dovranno quindi fare causa all'Istituto.
La legge 326 precisa inoltre che, nell'avviare le cause giudiziarie che riguardino l'invalidità civile, la cecità, il sordomutismo, l'handicap ed il requisito della disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, si dovrà notificare l'atto introduttivo anche al Ministero dell'Economia. Le nuove regole, che aggravano le già pesanti procedure sul riconoscimento dell'invalidità, si scontrano con le lungaggini dei giudizi civili, già ingolfati al massimo e gravati da un pesante arretrato. Sottraggono inoltre le persone disabili dalle garanzie di tutela che erano finora offerte dagli organismi amministrativi. Di fronte all'obbligo di avviare una causa giudiziaria per salvaguardare il loro diritto, non pochi saranno costretti a rinunciarvi, non trovandosi nelle condizioni economiche adeguate a sopportare le spese necessarie.
Causa di servizio. Ai dipendenti pubblici assicurati all'Inpdap spetta un incremento di stipendio del 2,50% o dell'1,25% in presenza di invalidità o di mutilazioni subite per causa di servizio. L'Inpdap, con l'informativa n. 53 del 5 novembre scorso, precisa che il beneficio si ripercuote anche sul trattamento di pensione ma solo come conseguenza dell'aumento che subisce la retribuzione pensionabile. L'applicazione del bonus è soggetto a regole diverse se viene attribuito in base al contratto di lavoro oppure ad una legge particolare. In ogni caso il beneficio può essere concesso una sola volta durante la vita lavorativa e non è rivalutabile. Inoltre, non costituisce base di calcolo per ulteriori benefici ma è soggetto alla maggiorazione del 18% nelle pensioni degli statali.