Per disoccupati e co.co.co torna in pista l'indennità Dis-Coll
Tra questi, anche l'obbligo di presentare la richiesta dell'indennità, sempre via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di collaborazione. A causa dei tempi tecnici necessari, l'Inps è riuscito a pubblicare solo il 23 maggio scorso le istruzioni relative alla proroga, con la circolare n. 89/2017. Di conseguenza l'Istituto:
a) considera valide e rimette in lavorazione le domande presentate anche prima del 23 maggio e anche se già respinte.
b) quanto alle nuove domande per gli eventi avvenuti entro il 23 maggio, so-no ammesse se vengono presentate entro il termine di 68 giorni dalla pubblicazione della citata circolare (quindi entro il 30 luglio 2017).
c) per gli eventi successivi vale sempre il termine ordinario dei 68 giorni dalla perdita dell'occupazione.
Considerate le risorse limitate messe a disposizione, l'Inps riconosce la Dis-Coll in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. A beneficiare dell'indennità sono i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'INPS, non titolari di pensione e che siano privi di partita Iva al momento in cui presentano la domanda. Sono ammessi anche i collaboratori di pubbliche amministrazioni.
Fatta la richiesta, gli interessati devono mettersi in contatto con il Centro per l'impiego e stipulare un "patto di servizio personalizzato", che include la parte-cipazione a specifiche iniziative proposte dallo stesso Centro.
Revoca Dis-Coll. Con una nota interna del 5 giugno scorso (msg 2302), l'Inps dà applicazione ad una parte poco nota della riforma Fornero. Si tratta della revoca di alcune prestazioni quando sono liquidate a condannati per reati di particolare allarme sociale (scambio elettorale, mafia, terrorismo ecc.). Tra queste prestazioni compaiono gli assegni sociali e agli invalidi civili, e i sussidi per la disoccupazione, la mobilità, le varie indennità ai collaboratori, Dis-Coll compresa.