La collana dei collegamenti dell’Italia con altri Paesi in materia di previdenza si arricchisce di una intesa con il Giappone in vigore dal prossimo 1° aprile. L’accordo è stato firmato già nel 2009 ma per l’attuazione in Italia sono stati necessari il nostro provvedimento di ratifica (legge 97 del 18 giugno 2015) e un regolamento di applicazione datato agosto 2023. Ai cittadini italiani e giapponesi viene ora garantita una parità di tratta-mento nei vari aspetti della sicurezza sociale presi in esame nell’intesa amministrativa.
La parte più rilevante regola il distacco di lavoratori nei due Paesi. Finora per i dipendenti distaccati è stato obbligatorio versare doppiamente i contributi pensionistici, dovendo rispettare le rispettive regole naziona-li. La durata del distacco è ora consentita per non oltre 5 anni, eventualmente prorogabili con ulteriori con-venzioni. Le nuove regole possono essere applicate anche per i lavoratori autonomi. Inoltre, per i marittimi che come dipendenti sarebbero soggetti alle norme di entrambi i Paesi si applica unicamente la legge dello Stato di bandiera.
Per il coniuge e per i figli del lavoratore distaccato in Giappone non si applica la legge del luogo se non so-no cittadini giapponesi. Se invece hanno cittadinanza giapponese vi sono soggetti ma possono essere esen-tati seguendo i regolamenti nipponici.
A regolare i trattamenti di pensione per l’Italia è l’Inps per i cittadini assicurati come lavoratori dipendenti (per vecchiaia, invalidità, superstiti e per la disoccupazione involontaria), lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli), collaboratori, oltre al settore del pubblico impiego, dello spettacolo, dello sport ecc. escludendo sempre i trattamenti che non derivano dal versamento di contributi, come l’assegno socia-le. Non vi rientra, in particolare, il Fondo Inps per i ministri di culto, sebbene i preti delle confessioni buddi-ste (Unione Buddisti dal 2013 e Soka Gakkai dal 2016) possono assicurarsi volontariamente presso lo stesso Fondo. Per la pensione giapponese - il “nenkin” - provvedono diverse assicurazioni nazionali (lavoratori su-bordinati, dipendenti statali, personale delle scuole private ecc).
È possibile utilizzare il cumulo dei contributi accreditati (ma non sovrapposti) in Italia e in Giappone con la formula della “totalizzazione internazionale”.
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