Occasionali, pensione incerta
Il contributo richiesto ai collaboratori occasionali somiglia quindi ad una vera taglia previdenziale, anche se giustificata dalla necessità di restringere le aree di evasione contributiva. Le stesse prestazioni occasionali, secondo indicazioni ministeriali, sono individuate "tendenzialmente" dall'assenza di coordinamento con l'attività del committente, dalla completa autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione e da altri requisiti minori.
Il lavoro autonomo occasionale (che tra l'altro può sovrapporsi al contratto d'opera) non va quindi confuso con la cosiddetta "mini co.co.co", la collaborazione continuativa e coordinata occasionale, per la quale sono sempre dovuti i contributi Inps (indipendentemente dall'ammontare dei compensi) e le ritenute fiscali da lavoro dipendente. Anche la ripetuta terminologia usata dalla legge per collaborazioni di diversa natura non giova alla chiarezza dei relativi obblighi previdenziali.
L'ingresso degli occasionali nella gestione separata Inps si inaugura, di fatto, con la scadenza contributiva del prossimo 18 ottobre. Il termine è riservato al versamento dei contributi, a cura dei committenti e per conto dei lavoratori autonomi occasionali e dei venditori a domicilio, sui compensi percepiti da gennaio a settembre scorso e che superano i 5 mila euro, senza sanzioni o interessi per il passato. Il lavoratore ha l'obbligo sia di presentare domanda di iscrizione alla gestione separata Inps (il modulo è anche su www.inps.it) sia di comunicare all'unico o più committenti di aver superato il limite dei 5.000 euro. Si tratta, infatti, di una franchigia assoluta, essendo i contributi dovuti solo sulla parte eccedente. È obbligato ad iscriversi alla gestione anche chi ha superato i 65anni di età.
La tariffa dei contributi in corso (da ripartire in 2/3 al committente e 1/3 all'occasionale) è stabilita nel 10% per i soggetti iscritti anche ad altra previdenza obbligatoria e per i titolari di pensione di riversibilità; nel 15% per i titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità; nel 17,8% per i lavoratori non iscritti ad altra previdenza obbligatoria; il 18,8% per gli stessi non iscritti sulla parte dei compensi che superano i 37.883 euro. La compilazione del modello F24 è descritta nel msg. Inps n.29629 del 23.9.2004.